Notifica della sentenza alla parte non costituita e decorrenza del termine breve per l’appello (Cass. civ. Sez. 5 n. 22156 del 28.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, qualora una parte non si sia costituita nel giudizio di primo grado, la notifica della sentenza a tale parte, eseguita direttamente tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici registri, è idonea a far decorrere il termine breve di sessanta giorni per la proposizione dell’appello. Affinché la notifica telematica eseguita dalla parte ai sensi dell’art. 3-bis, comma 4, della legge n. 53/1994 sia valida ai fini della decorrenza del termine, è necessario che la missiva rechi in oggetto la dizione “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994” e che il suo contenuto non sia equivoco, ponendo il destinatario in condizione di percepire chiaramente la volontà del notificante di sollecitare una valutazione tecnica del provvedimento ai fini di un’eventuale impugnazione. L’appello notificato dopo la scadenza di tale termine è inammissibile, salvo che la parte non costituita dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso introduttivo.
Il Fatto
Una società concessionaria della riscossione notificava al contribuente una cartella di pagamento per la TARSU relativa agli anni d’imposta 2011 e 2012. Il contribuente impugnava la cartella dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, notificando il ricorso sia alla società concessionaria sia all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Nel giudizio di primo grado si costituiva solo quest’ultima, mentre la società concessionaria restava contumace. La CGT di primo grado accoglieva il ricorso, ritenendo fondate le eccezioni di decadenza e prescrizione della pretesa tributaria.
La società concessionaria proponeva appello, notificandolo al contribuente in data 27.06.2023. Il contribuente si costituiva eccependo la tardività dell’impugnazione, essendo stata la sentenza di prime cure notificata alla società in data 21.04.2023, direttamente presso il suo indirizzo PEC, stante la mancata costituzione in giudizio. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado accoglieva l’appello, rigettando l’eccezione di inammissibilità. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, incentrati sull’erroneo presupposto di fatto da cui era partita la sentenza impugnata, ossia la ritenuta esistenza di un difensore costituito per la società concessionaria nel giudizio di primo grado. La Corte ha accertato che la società non si era in realtà costituita, rendendo corretto l’operato del contribuente che aveva eseguito la notifica della sentenza direttamente alla parte, e non a un difensore inesistente.
Richiamato il disposto dell’art. 51 del d.lgs. n. 546/1992, che fissa in sessanta giorni il termine per impugnare la sentenza tributaria dalla sua notificazione ad istanza di parte, la Corte ha precisato che, in assenza di costituzione della parte soccombente, non opera il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., ma trova applicazione il termine c.d. “breve” decorrente dalla notifica.
Quanto alla validità della notifica, la Cassazione ha ritenuto che la PEC inviata dalla parte presentasse i requisiti di forma e sostanza necessari per assumere il valore di notifica telematica. La Corte ha ribadito che, ai fini della decorrenza del termine breve, pur non essendo necessarie forme solenni, la notifica non deve avere un contenuto equivoco e deve porre il destinatario in condizione di percepire l’intenzione del notificante di sollecitare la valutazione del provvedimento ai fini di un’eventuale impugnazione (cfr. Cass. n. 23396/2023). Nel caso di specie, la missiva recava in oggetto la dizione richiesta dall’art. 3-bis, comma 4, della legge n. 53/1994 (“notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”) e nel corpo del messaggio l’indicazione “notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine di cui all’art. 285 c.p.c.”, risultando pertanto inequivoca.
Accertata la rituale notifica in data 21.04.2023, il termine di sessanta giorni per impugnare era spirato il 20.06.2023. L’appello della società, notificato il 27.06.2023, era quindi tardivo. La Corte ha infine rilevato che la società non aveva invocato alcuna ragione di mancata conoscenza del giudizio di primo grado che potesse rendere ammissibile l’appello tardivo.
La Corte ha pertanto accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla società concessionaria, condannandola alla rifusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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