Cessazione della materia del contendere per integrale soddisfazione della pretesa pensionistica (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 416 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa del ricorrente, risultante dal provvedimento di riliquidazione e dalla prova dell’avvenuto pagamento delle somme dovute, comprensive degli accessori di legge, determina la cessazione della materia del contendere per venir meno dell’interesse ad agire. La definizione del giudizio sul rilievo pregiudiziale dell’estinzione consente la compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., e la pronuncia in forma semplificata ex art. 167, comma 4, c.g.c.. Nel giudizio pensionistico nulla è dovuto per le spese della sentenza, attesa la gratuità del rito.
Il Fatto
Un militare in congedo ha adito la Corte dei conti per ottenere il ricalcolo e la riliquidazione del trattamento pensionistico con attribuzione dell’aliquota del 2,445%, ai sensi dell’art. 54 del D.P.R. n. 1092 del 1973, con decorrenza dal collocamento in congedo e condanna dell’INPS al pagamento degli arretrati e degli accessori.
Nel corso del giudizio il giudice ha ordinato all’INPS il deposito del fascicolo amministrativo. L’INPS ha quindi comunicato di aver riliquidato la pensione in conformità alla Sentenza n. 1/2021 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, indicando il pagamento sulla rata di febbraio 2025, e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Il ricorrente ha depositato istanza conforme, dando atto dell’effettivo pagamento e chiedendo la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il giudice prende atto della concorde richiesta delle parti e rileva che l’INPS ha riconosciuto integralmente quanto domandato, provvedendo al ricalcolo della pensione e al pagamento delle somme dovute, comprensive degli accessori di legge.
Su tale base sussistono i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l’interesse del ricorrente per effetto dell’integrale soddisfazione della propria pretesa. La lite è definita con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 167, comma 4, c.g.c.
Il Collegio qualifica l’estinzione per cessazione della materia del contendere come questione pregiudiziale, richiamando Cass. civ., sez. 3^, 16.2.2023, n. 4951. Da tale qualificazione discende l’applicazione dell’art. 31, comma 3, c.g.c., che consente la compensazione delle spese del giudizio.
Nulla è infine disposto per le spese della sentenza, ai sensi dell’art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.
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Nota della Redazione
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