Definizione agevolata e rinuncia al giudizio: estinzione senza attestazione del pagamento (Cass. civ. Sez. V n. 17435 del 28.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 193/2016, conv. con modif. dalla l. n. 225/2016, l’impegno del debitore a rinunciare al giudizio in corso deve essere seguito, dopo la comunicazione dell’adesione dell’agente della riscossione, dalla presentazione di una rinuncia formale o, comunque, di una richiesta che, pur non espressa in forma di rinuncia, costituisca adempimento di quell’impegno. A tale adempimento consegue, per diretto disposto legislativo, l’estinzione del giudizio, senza che sia necessaria, ai fini dell’effetto estintivo, una successiva attestazione dell’Ufficio sulla regolarità del pagamento. Il subentro della causa estintiva sopravvenuta prevale sull’esame dei motivi di ricorso, con compensazione delle spese.

Il Fatto

La società contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento per IVA 2008, emessa a seguito di indebita compensazione. La CTP di Salerno aveva respinto il ricorso e la CTR Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, aveva rigettato l’appello. La società ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, depositando poi memoria; l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

Nelle more, la società aveva depositato domanda di adesione alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 193/2016, riguardante anche la cartella oggetto del giudizio, allegando la comunicazione dell’agente della riscossione e la documentazione dei pagamenti. La questione centrale, tuttavia, era un’altra: la ricorrente, con successiva memoria, senza cenno alla domanda di definizione, aveva illustrato i motivi di ricorso insistendo per il loro accoglimento.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il percorso processuale. Con una precedente ordinanza interlocutoria, era stato disposto rinvio a nuovo ruolo e richiesti chiarimenti: da un lato il numero della cartella indicato in sentenza non corrispondeva a quello riportato in ricorso e nella domanda di definizione; dall’altro la memoria della ricorrente non confermava la volontà di definire la lite. I chiarimenti sono stati resi con le memorie successive.

La contribuente ha chiarito che la discrasia nel numero della cartella era frutto di un mero errore materiale, come confermato dalla coincidenza di oggetto (IVA 2008) e di importo con quanto indicato negli atti e, in particolare, nella comunicazione di accoglimento dell’istanza di rateazione. Ha inoltre insistito per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Il principio applicato è richiamato dalla Corte con la citazione di un proprio precedente: «In tema di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016, l’impegno del debitore a rinunciare al giudizio in corso dev’essere seguito, dopo la comunicazione dell’adesione dell’agente della riscossione, dalla presentazione di una rinuncia formale o, comunque, da una richiesta che, ancorché non espressa in forma di rinuncia ma con altre formule, costituisce adempimento del suddetto impegno, alla quale consegue, per diretto disposto legislativo, l’estinzione del giudizio, senza che sia necessaria, per l’effetto estintivo, una successiva attestazione dell’Ufficio sulla regolarità del pagamento» (Cass. n. 28602 del 2024).

Poiché i chiarimenti richiesti sono stati forniti e i presupposti per l’estinzione del giudizio risultano sussistenti, la Corte provvede di conseguenza, dichiarando l’estinzione e compensando le spese. Non residua spazio per l’esame nel merito dei motivi di ricorso, assorbiti dalla causa estintiva sopravvenuta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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