Definizione agevolata e confisca doganale: sanzioni collegate al tributo e lite non definibile (Cass. civ. Sez. 5 n. 19780 del 14.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata delle liti pendenti di cui all’art. 1, comma 191, della l. n. 197 del 2022 richiede, per le sanzioni collegate al tributo, che il rapporto relativo al tributo stesso sia stato definito, anche con modalità diverse. La nozione di sanzione collegata al tributo comprende le violazioni sostanziali che incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, e non quelle meramente formali. L’estinzione dell’obbligazione doganale per effetto della confisca, ai sensi dell’art. 124, § 1, lett. e), del Regolamento (UE) n. 952/2013, non comporta l’estinzione dell’obbligazione relativa all’IVA all’importazione, che rimane dovuta ma non esigibile. La confisca di cui all’art. 301 TULD non è una sanzione accessoria, ma una misura di sicurezza a finalità special-preventiva e di garanzia: la sua permanenza, in assenza di assolvimento dei tributi evasi, implica la mancata definizione della lite, rendendo legittimo il diniego di definizione agevolata, non essendo la confisca stessa definibile in via agevolata.

Il Fatto

Un contribuente acquistava un orologio di valore presso una gioielleria italiana e, dopo aver assolto le formalità doganali per l’esportazione e l’importazione in Svizzera presso un valico presidiato, rientrava immediatamente in Italia attraverso un valico non presieduto, senza rendere la dichiarazione di importazione per merce di valore superiore alla franchigia. L’atto di contestazione doganale irrogava le sanzioni e disponeva la confisca dell’orologio. La Commissione tributaria provinciale e, in appello, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, rigettavano il ricorso del contribuente, escludendone la buona fede.

Avverso la sentenza di appello, il contribuente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi. In pendenza del giudizio, presentava istanza di definizione agevolata ai sensi della l. n. 197 del 2022, il cui diniego da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) veniva impugnato con un separato ricorso, poi riunito. La Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria, rinviava la causa a nuovo ruolo per ottenere chiarimenti dall’Amministrazione, disponendo poi la trattazione in pubblica udienza.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina prioritariamente il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata, ritenendo infondato il primo motivo e assorbito il secondo. Sul punto, osserva che l’art. 1, comma 191, della l. n. 197 del 2022 consente la definizione delle sanzioni collegate al tributo solo se il rapporto relativo al tributo sia stato definito, anche con modalità diverse. Richiamando il principio espresso da Cass. n. 36886 del 2021, la Corte chiarisce che la sanzione è collegata al tributo quando la violazione ha natura sostanziale, incidendo sulla determinazione o sul pagamento del tributo, e non formale.

Nel caso di specie, la violazione contestata è conseguenza dell’omesso versamento del dazio doganale e dell’IVA all’importazione, ed è parametrata alla misura del tributo non versato: si tratta quindi di sanzione collegata al tributo, la cui definizione presuppone la definizione del tributo stesso. La Corte rileva che, per effetto della confisca, l’obbligazione doganale si è estinta ai sensi dell’art. 124, § 1, lett. e), CDU, ma l’obbligazione relativa all’IVA all’importazione rimane dovuta, seppure non esigibile. Al riguardo, richiama la pronuncia della Corte costituzionale n. 93 del 2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 70, primo comma, del d.P.R. n. 633/1972 nella parte in cui non prevede che la confisca venga meno se l’obbligato provvede al pagamento integrale dell’importo evaso.

La Corte qualifica la confisca di cui all’art. 301 TULD non come sanzione accessoria, ma come misura di sicurezza a finalità special-preventiva e di garanzia, come precisato dalle Sezioni Unite n. 18286 del 2024. La permanenza della confisca, in assenza di assolvimento dei tributi evasi, implica logicamente la mancata definizione della lite con riferimento a questi ultimi: ne deriva la legittimità del diniego di definizione agevolata opposto da ADM. Inoltre, prosegue la Corte, la confisca non è definibile in via agevolata, poiché viene meno solo con il pagamento integrale dell’importo evaso per l’IVA o con il riscatto del bene ex art. 337 del r.d. n. 65/1896 per il dazio.

Quanto al ricorso avverso la sentenza della CTR, la Corte disattende i primi tre motivi, ravvisando un intento del contribuente di ottenere una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, non consentita in sede di legittimità. Il quarto motivo è dichiarato inammissibile, sia per la sussistenza di una doppia conforme di merito, sia perché la CTR ha logicamente motivato in ordine all’elemento soggettivo. La Corte rigetta entrambi i ricorsi e condanna il contribuente alla rifusione delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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