Imperatività dei minimi tariffari nella liquidazione delle spese di lite (Cass. civ. Sez. 5 n. 6052 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione delle spese processuali, a seguito delle modifiche apportate all’art. 4 d.m. n. 55/2014 dal d.m. n. 37/2018, i valori minimi della tariffa professionale hanno carattere inderogabile. Il giudice non può quindi liquidare un importo inferiore al minimo tabellare previsto per lo scaglione di riferimento, poiché l’esercizio del potere discrezionale è circoscritto tra il minimo e il massimo dei parametri legali. La violazione di tale limite è denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c..
Il Fatto
A seguito dell’accoglimento del ricorso in ottemperanza proposto dal contribuente nei confronti della società di igiene urbana, il giudice di primo grado aveva condannato la società al pagamento delle spese di lite, liquidandole complessivamente in misura pari a 150,00 euro, con distrazione in favore del difensore del ricorrente.
Avverso tale statuizione, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014, nella versione aggiornata dal d.m. 147/2022. La società intimata non ha svolto attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il motivo di ricorso, richiamando il consolidato principio secondo cui, in materia di spese processuali, l’esercizio del potere discrezionale del giudice, ove contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri tabellari, non è soggetto al controllo di legittimità. Tale sindacato è invece ammesso quando la liquidazione risulti inferiore ai minimi tariffari, che costituiscono un limite invalicabile.
I giudici di legittimità hanno evidenziato che, con le modifiche introdotte all’art. 4 d.m. n. 55/2014 dal d.m. n. 37/2018, non è più consentito scendere al di sotto dei valori minimi della tariffa per lo scaglione applicabile, in quanto tali valori devono ritenersi inderogabili. Nel caso di specie, la somma liquidata di 150,00 euro risultava non solo inferiore al valore medio (pari a 552,00 euro), ma anche al minimo tabellare di 278,00 euro, considerato il valore della causa di 437,73 euro, ricadente nel primo scaglione tariffario.
La Corte ha quindi ritenuto la sentenza impugnata meritevole di cassazione e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito, liquidando le spese del giudizio di ottemperanza nella misura minima prevista dalla tariffa, attesa la semplicità del procedimento. Ha inoltre condannato la società al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa.
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Nota della Redazione
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