Definizione agevolata e scomputo delle somme già versate: necessaria l’effettività del pagamento (Cass. civ. Sez. 5 n. 6829 del 21.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione agevolata delle liti pendenti ai sensi dell’art. 6, d.l. n. 119 del 2018, la disposizione che scomputa dagli importi dovuti quelli “già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio” presuppone che il versamento sia stato effettivamente eseguito e sia definitivo. Non possono pertanto essere scomputate somme mai corrisposte, ancorché oggetto di una precedente domanda di definizione agevolata (cd. rottamazione-bis) definita senza effettuare alcun pagamento. La natura di condono dell’istituto e la finalità di recupero di risorse finanziarie, conforme all’interesse costituzionale all’acquisizione di disponibilità per le pubbliche spese (Corte cost. n. 109 del 2009), impongono un’interpretazione letterale che esclude il conteggio di importi non pagati.

Il Fatto

Alla contribuente erano state irrogate sanzioni per la mancata compilazione del quadro RW nelle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2007-2011. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado, la contribuente aderiva alla rottamazione-bis ex art. 1, d.l. n. 148 del 2017 per una cartella di pagamento, senza però eseguire alcun versamento. Successivamente presentava domanda di definizione agevolata ex art. 6, d.l. n. 119 del 2018, versando la prima rata ma su una base calcolata al netto dell’importo già iscritto a ruolo e oggetto della precedente definizione.

L’Ufficio rigettava la domanda, ritenendo dovuto un importo maggiore calcolato sul valore integrale della lite. La Commissione Tributaria Regionale della Toscana accoglieva l’impugnazione della contribuente, ritenendo che dall’importo lordo dovesse detrarsi la somma iscritta a ruolo in pendenza di giudizio e oggetto della rottamazione-bis, dichiarando in un separato giudizio estinto quello di merito. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione avverso entrambe le sentenze.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina l’unico motivo di ricorso con cui l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, commi 3 e 9, d.l. n. 119 del 2018, sostenendo che lo scomputo degli importi “già versati a qualsiasi titolo” presuppone l’effettività del pagamento. Il motivo è ritenuto fondato. La suprema Corte osserva che, a differenza di precedenti disposizioni condonistiche, la norma in esame richiede testualmente che vi sia stato un versamento in pendenza di giudizio e che tale versamento sia definitivo.

La natura del condono, quale forma atipica di definizione del rapporto tributario volta a soddisfare l’interesse costituzionale all’acquisizione di risorse finanziarie e a ridurre il contenzioso, verrebbe frustrata se si ritenesse possibile lo scomputo di somme mai corrisposte a causa delle peculiarità di una precedente disciplina agevolata. La Corte richiama il precedente di Cass. 4006/2026, reso in relazione alla disposizione sovrapponibile di cui all’art. 1, comma 197, legge n. 193 del 2022, secondo cui si tiene conto dei versamenti già corrisposti alla data della domanda, ma non di quelli da corrispondere in rate o mai pagati.

Viene infine respinta l’eccezione della contribuente circa l’inaccettabilità di un’interpretazione che condurrebbe a versare una somma superiore a quella dovuta in caso di soccombenza. Il dato letterale non è superabile e la convenienza della definizione agevolata va valutata sull’intera disciplina, che offre comunque il vantaggio del pagamento in venti rate senza limitazioni. La Corte cassa la sentenza n. 93/2022 con rinvio, e, decidendo nel merito riguardo alla sentenza n. 95/2022, rigetta il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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