Notifica tramite posta privata: nulla e non inesistente nel periodo 2011-2017 (Cass. civ. Sez. 5 n. 6828 del 21.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della direttiva 2008/6/CE, recepita con il d.lgs. n. 58/2011, e il regime introdotto dalla legge n. 124/2017, la notificazione di un atto giudiziario eseguita da un operatore di posta privata privo del relativo titolo abilitativo è nulla e non inesistente. La nullità può essere sanata per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, ma la sanatoria non rileva ai fini della tempestività del ricorso, difettando la certezza legale della data di consegna all’operatore, sprovvisto di poteri certificativi.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava alla società e al suo legale rappresentante due avvisi di accertamento per l’anno d’imposta 2009, per il recupero di costi non documentati. I contribuenti proponevano ricorso avanti alla Commissione tributaria provinciale di Cosenza, che lo dichiarava inammissibile in quanto la notifica era stata eseguita tramite un operatore di posta privata.
La Commissione tributaria regionale per la Calabria confermava la decisione di primo grado, ritenendo che la notifica, eseguita nel 2014, fosse inesistente e non suscettibile di sanatoria, non potendo applicarsi retroattivamente il regime introdotto dalla legge n. 124/2017 che qualifica tale vizio come nullità. Avverso tale sentenza i contribuenti proponevano ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte osserva che il giudice di merito ha errato nel non applicare il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite n. 299/2020. Tale precedente chiarisce che, a seguito della liberalizzazione del mercato postale operata dalla direttiva 2008/6/CE, nel periodo compreso tra il 2011 e il 2017 la notifica eseguita da un operatore privato senza titolo abilitativo deve qualificarsi come nulla e non come inesistente.
La sentenza impugnata aveva escluso l’applicabilità di tale principio sul presupposto che il ricorso introduttivo fosse stato notificato il 21/11/2014, in un periodo che il giudice riteneva antecedente a quello di riferimento. La Corte evidenzia l’errore logico di tale ragionamento: la data del 21/11/2014 ricade proprio nell’arco temporale individuato dalle Sezioni Unite, tra l’entrata in vigore della direttiva e la novella del 2017.
La conseguenza è che la notifica effettuata tramite posta privata nel 2014 doveva ritenersi nulla, e non inesistente, con la possibilità di sanatoria per raggiungimento dello scopo derivante dalla costituzione in giudizio della controparte. Tale sanatoria, tuttavia, non incide sulla tempestività del ricorso, poiché l’operatore senza titolo abilitativo non possiede poteri certificativi che garantiscano la certezza legale della data di consegna dell’atto.
La Corte accoglie pertanto il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, affinché verifichi se la nullità della notifica sia stata sanata e, in caso positivo, proceda all’esame del merito della controversia.
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Nota della Redazione
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