Definizione agevolata della società e autonomia del giudizio del socio (Cass. civ. n. 30567/2025)
Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata della controversia tributaria di una società di persone, ai sensi dell’art. 1, comma 195, della legge n. 197 del 2022, non estende automaticamente i suoi effetti ai soci, i quali, in caso di autonomo avviso di accertamento del reddito di partecipazione, devono presentare distinta istanza di definizione. L’avviso di accertamento societario, sebbene definito, resta valido ed efficace ai fini della determinazione del reddito del socio, che conserva il potere di contestarlo nel proprio giudizio.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate emetteva due avvisi di accertamento: uno nei confronti di una società di persone (s.n.c.) per Irap e Iva, e uno nei confronti di un socio per il reddito di partecipazione a fini Irpef. La società definiva agevolmente la propria controversia ai sensi dell’art. 1, comma 195, della legge n. 197 del 2022. Il socio impugnava il proprio avviso, e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, ritenendo che la definizione della società avesse impedito di quantificare il reddito societario, rigettava l’appello dell’Agenzia e annullava l’avviso notificato al socio.
L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e la nullità della sentenza per motivazione apparente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha richiamato il principio consolidato secondo cui, in tema di accertamento delle società di persone e dei soci, gli avvisi di accertamento mantengono la propria autonomia, essendo diretti a soggetti diversi e per imposte differenti. La pretesa tributaria si esplica con una duplicità di avvisi, e il condono fiscale ottenuto dalla società non estende automaticamente i suoi effetti nei confronti dei singoli soci, riguardo ai quali l’Ufficio conserva il potere di procedere ad accertamento. I soci, quindi, sono tenuti a presentare eventuali autonome istanze per potersi avvalere del beneficio del condono fiscale.
La CTR aveva erroneamente ritenuto che la definizione della società avesse inciso sull’imponibile e di fatto precluso l’accertamento nei confronti del socio, mentre la definizione ha solo l’effetto di chiudere la lite pendente con la società, non di far venire meno l’avviso e le pretese in esso cristallizzate, che restano valide ed efficaci nei confronti del socio. Il socio, nel suo giudizio, può contestare l’avviso, ma non può invocare l’efficacia della definizione ottenuta dalla società.
Implicazioni Pratiche
- Autonomia delle definizioni agevolate: L’avvocato del socio di una società di persone che intenda avvalersi di una definizione agevolata deve presentare una domanda autonoma e distinta da quella della società, anche se il reddito del socio deriva da quello societario, in quanto l’avviso di accertamento notificato al socio è un atto autonomo, impugnabile separatamente.
- Effetti limitati del condono societario: L’avvocato che assiste il socio non può ritenere che la definizione agevolata della controversia della società estingua automaticamente la pretesa dell’Ufficio nei confronti del socio; l’Agenzia conserva il potere di accertare il reddito di partecipazione del socio, anche se la società ha definito la propria posizione.
- Onere di impugnazione del socio: In caso di definizione agevolata della società, il socio deve comunque impugnare tempestivamente il proprio avviso di accertamento e, se intende avvalersi della definizione, deve presentare un’autonoma domanda entro i termini previsti, non potendo beneficiare del pagamento della società.
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