Esenzione ritenuta su dividendi e beneficiario effettivo (Cass. civ. n. 32149/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di dividendi madre-figlia, la circostanza che il soggetto che reclama i benefici di cui all’art. 27-bis, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973 non ne sia il “beneficiario effettivo” costituisce un elemento da valutare ai fini della ricostruzione di una pratica elusiva, quale segnale di una struttura formale ed artificiosa. L’accertamento della qualità di beneficiario effettivo si articola in tre test autonomi e disgiunti: substantiv business activity test, dominion test e business purpose test.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento nei confronti di una s.p.a. italiana, contestando l’omessa applicazione della ritenuta alla fonte del 27 per cento sui dividendi corrisposti nell’anno 2008 alla propria socia danese, ritenendo che la contribuente avesse fatto un utilizzo abusivo della Convenzione bilaterale Italia-Danimarca, celando dietro la sub-holding danese la beneficiaria effettiva dei dividendi, individuata nella capogruppo statunitense. La società impugnava l’avviso dinanzi alla CTP di Roma, che annullava l’atto impositivo; la CTR del Lazio riformava la pronuncia, rideterminando l’aliquota della ritenuta al 5 per cento, ai sensi della Convenzione Italia-USA.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, concernente la violazione dell’art. 10 della Convenzione Italia-Danimarca, ritenendo infondato il primo motivo con cui la ricorrente eccepiva l’inammissibilità della riduzione della pretesa tributaria in appello. La Corte ha ribadito che, nel processo tributario, le parti conservano la disponibilità dei diritti in contestazione, sicché l’Amministrazione finanziaria può ridurre la domanda originaria in appello, non trattandosi di una nuova domanda vietata.
Quanto al merito, la Corte ha richiamato la normativa interna di recepimento della direttiva madre-figlia e la giurisprudenza unionale (sentenze danesi) per affermare che l’indagine sul beneficiario effettivo si articola in tre test: il “substantive business activity test” (accerta se la società percipiente svolga un’attività economica effettiva); il “dominion test” (valuta se la società possa disporre liberamente delle somme o sia tenuta a rimetterle a terzi); il “business purpose test” (esamina le ragioni dell’interposizione). La CTR aveva escluso la qualità di beneficiaria effettiva in capo alla società danese senza applicare il dominion test, limitandosi a rilevare l’assenza di struttura operativa, il che ha reso la motivazione carente e non conforme ai principi enunciati dalla Cassazione.
Implicazioni Pratiche
- Valutazione del dominion test: L’avvocato deve verificare che il giudice di merito abbia effettivamente applicato il test del dominio per escludere la qualità di beneficiario effettivo, valutando se la società percipiente abbia il potere di disporre liberamente dei dividendi o sia vincolata a ritrasferirli.
- Onere probatorio del contribuente: La prova del possesso dei requisiti per l’esenzione dalla ritenuta, ai sensi dell’art. 27-bis, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973, grava sul contribuente, che deve dimostrare la sussistenza di valide ragioni economiche e l’effettività dell’attività della società beneficiaria.
- Impugnazione e riduzione della pretesa: In appello, l’Agenzia delle Entrate può ridurre la pretesa tributaria originaria, senza che ciò integri una nuova domanda vietata, purché la riduzione si concretizzi in una mera diminuzione quantitativa della medesima pretesa.
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.