Cumulo tra sospensione dei termini per definizione agevolata e stop COVID-19 (Cass. civ. Sez. V n. 6009 del 06.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dei termini processuali disposta dall’art. 6, comma 11, d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito nella l. 17 dicembre 2018 n. 136, per effetto della definizione agevolata delle liti pendenti, si cumula con la sospensione delle attività processuali prevista dall’art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020 n. 18 e dalla proroga di cui all’art. 36 d.l. 8 aprile 2020 n. 23. I due termini di sospensione operano su piani distinti e non si assorbono: il termine di impugnazione che scade nel periodo compreso tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019 è sospeso ope legis per nove mesi, e a tale proroga si aggiunge quella conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ne deriva che l’appello notificato entro il termine finale risultante dal cumulo è tempestivo.
Il Fatto
La controversia ha origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2011, con il quale l’Amministrazione finanziaria contestava al contribuente maggiori IRES, IRAP ed IVA per il disconoscimento di fatture di acquisto ritenute soggettivamente inesistenti e di costi ritenuti non inerenti. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso.
La Commissione tributaria regionale dichiarava inammissibile l’appello, reputandolo tardivo rispetto a una sentenza di primo grado pubblicata il 15 gennaio 2019. Il contribuente ricorreva per cassazione sostenendo che il termine di impugnazione, in origine scadente il 15 luglio 2019, era stato prorogato dalle sospensioni processuali succedutesi nel periodo, così da rendere tempestiva la notifica dell’atto di appello.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente respinto l’istanza di riunione ad altri procedimenti pendenti, trattandosi di giudizi relativi a periodi di imposta diversi e dotati di autonomia propria.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto fondato l’unico motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018 e delle disposizioni emergenziali. La sospensione disposta dalla definizione agevolata opera ope legis per nove mesi sui termini di impugnazione che scadono tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019: nel caso di specie il termine, originariamente fissato al 15 luglio 2019, sarebbe scaduto il 15 aprile 2020.
A questa proroga si aggiunge la sospensione delle attività processuali determinata dall’emergenza epidemiologica, disciplinata dall’art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020 e dalla successiva proroga dell’art. 36 d.l. n. 23/2020, che hanno comportato la sospensione complessiva delle attività a compiersi tra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020.
La Corte ha ribadito che questa seconda sospensione si cumula a quella della definizione agevolata, richiamando il proprio precedente Cass., Sez. V, 9 novembre 2022, n. 33069, puntualmente evocato dal ricorrente in memoria. Il cumulo delle due proroghe rende dunque tempestiva la notifica dell’appello avvenuta l’8 maggio 2020.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame dell’appello alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, alla quale è demandata anche la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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