Il danno all’immagine ex art. 55-quinquies non richiede il previo giudicato penale (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 238 del 07.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra la fattispecie speciale di cui all’art. 55-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, e non la disciplina generale del danno all’immagine da reato, la condotta del pubblico dipendente che, mediante alterazione del sistema informatico di elaborazione delle buste paga, determini l’indebita erogazione di voci retributive accessorie per prestazioni non rese. Ne consegue che il relativo accertamento non è subordinato al previo giudicato penale e che la domanda risarcitoria è autonoma rispetto al processo penale, non integrando i presupposti per la sospensione necessaria ex art. 106 c.g.c. Il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto nei periodi di mancata prestazione, è quantificato al lordo delle ritenute fiscali, mentre il danno all’immagine è liquidato in via equitativa sulla base di moltiplicatori che distinguono l’autore materiale delle manipolazioni dai meri percettori.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti per la Calabria conveniva in giudizio un dipendente dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane di un’azienda ospedaliera e sei colleghi, chiedendone la condanna al risarcimento del danno erariale per complessivi euro 816.048,77. Al primo era contestato di aver alterato, tra il dicembre 2020 e il novembre 2023, i dati del sistema informatico di elaborazione delle buste paga, inserendo prestazioni non autorizzate, pagamenti multipli e ore eccedenti non timbrate, in favore proprio e degli altri convenuti, i quali avevano percepito indennità e straordinari per prestazioni mai eseguite o non spettanti, talvolta corrispondendo denaro o altre utilità al loro collega.

La vicenda traeva origine dall’esposto del Commissario Straordinario dell’azienda presentato il 26 settembre 2023 alla Procura della Repubblica; era stato inoltre avviato un procedimento penale per i medesimi fatti. I convenuti costituiti eccepivano, tra l’altro, la sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo penale e del procedimento disciplinare, la prescrizione per i fatti più risalenti, la nullità della citazione per genericità e il difetto di giurisdizione del giudice contabile, invocando l’applicabilità della novella di cui alla legge n. 1/2026.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente rigettato le domande di sospensione. L’art. 106, comma 1, c.g.c. subordina la sospensione necessaria al concorso della pregiudizialità tecnica e dell’efficacia di giudicato dell’accertamento; nel caso di specie, il giudizio contabile è autonomo rispetto a quello penale, avendo finalità risarcitorie e non sanzionatorie. Inoltre, la fattispecie di danno all’immagine di cui all’art. 55-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 ha natura speciale rispetto a quella derivante da reato e non è soggetta alla condizione di procedibilità prevista dall’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994.

Quanto alla prescrizione, la Corte ha escluso la decorrenza del termine quinquennale dalla singola percezione, ravvisando il doloso occultamento del danno: la condotta, consistita nell’inserimento manuale fraudolento dei dati, era stata occultata proprio mediante l’omessa segnalazione delle difformità, sicché il termine decorreva dalla scoperta, avvenuta il 26 settembre 2023 con l’esposto alla Procura della Repubblica. L’atto di citazione, depositato il 17 ottobre 2025, era pertanto tempestivo.

Nel merito, la responsabilità è stata ritenuta provata per tutti i convenuti. Per l’autore delle manipolazioni, il dolo emergeva dalla sistematicità e occultezza delle alterazioni e dalla confessione resa al pubblico ministero. Per i percettori, decisivi erano gli accordi illeciti con il collega, la corresponsione di denaro o altre utilità e la mancata segnalazione delle anomalie; la Corte ha precisato che la fattispecie dell’art. 55-quinquies non richiede una condotta commissiva del percettore, essendo sufficiente che abbia consapevolmente beneficiato dell’indebita attestazione altrui. Solo per un convenuto, cessato dal servizio nel 2019, la posizione appariva peculiare, ma la differenza tra le somme percepite e quelle versate al collega ne ha comunque dimostrato la consapevolezza dell’illecito.

Quanto al quantum, il danno patrimoniale è stato liquidato al lordo delle ritenute fiscali, in conformità al principio delle Sezioni Riunite (sent. n. 24/2020/QM), essendo il danno commisurato all’intero costo del lavoro sostenuto per prestazioni non rese. Il danno all’immagine è stato invece quantificato in via equitativa ex art. 1226 c.c., applicando al danno patrimoniale moltiplicatori distinti: pari a 3 per l’autore materiale delle manipolazioni, a 1,5 per i percettori in servizio e a 0,25 per il convenuto cessato dal servizio. Il Collegio ha infine escluso il potere riduttivo, non esercitabile in presenza di condotte dolose.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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