Dehors chiuso e non amovibile: esclusa l’esenzione dall’autorizzazione paesaggistica (TAR Liguria n. 1062 del 14.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esenzione dall’autorizzazione paesaggistica prevista dalla normativa emergenziale per l’epidemia da Covid-19 riguarda esclusivamente le strutture aperte, funzionali alle misure di distanziamento, e i manufatti amovibili. Un dehors qualificato come chiuso dal progetto unitario comunale, costituito da telaio e copertura in metallo con paratie laterali in vetro, di dimensioni ragguardevoli e destinato a permanere per l’intera durata pluriennale della concessione, integra un volume edilizio e non rientra tra le ipotesi derogatorie. L’art. 26, comma 4, legge n. 193/2024 non ha reso strutturale e ordinaria la deroga, limitandosi a prorogare le concessioni rilasciate in base alla normativa emergenziale e presupponendo comunque la natura aperta e amovibile dei manufatti. Gli atti comunali che qualificano il dehors come esente dall’abilitazione paesaggistica sono pertanto illegittimi.
Il Fatto
La proprietaria di un locale commerciale prospiciente uno spiazzo fronte mare e i gestori del ristorante ivi situato hanno impugnato gli atti con cui il Comune ha localizzato e assentito, in favore di un esercente vicino, un dehors chiuso collocato tra il mare e il loro immobile, con oscuramento della visuale. Una precedente sentenza, passata in giudicato, aveva annullato il regolamento comunale e la delibera di Giunta per incompetenza relativa, nonché la determina autorizzativa per invalidità derivata e per mancata acquisizione del nulla osta dell’Autorità marittima ex art. 55 cod. nav.
In sede di riesercizio del potere il Consiglio comunale ha emendato il vizio di competenza e riapprovato il progetto unitario, confermando la medesima ubicazione del manufatto e acquisendo le note della Capitaneria di Porto e dell’Agenzia delle Dogane. I ricorrenti hanno proposto azione di ottemperanza e di annullamento avverso i nuovi atti, oltre alla domanda di accertamento dell’abusività del manufatto e, in un solo ricorso, alla condanna al risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, riuniti i ricorsi ex art. 70 c.p.a., ha dichiarato improcedibile quello proposto dai gestori per mancato deposito dei motivi aggiunti avverso la determina di sanatoria e inammissibile il correlativo intervento ad adiuvandum, qualificando gli intervenienti come cointeressati e non come titolari di una posizione adesivo-dipendente. Ha invece respinto l’eccezione di tardività dei motivi aggiunti: la pubblicazione sull’albo pretorio non basta a integrare la presunzione di piena conoscenza in capo a un soggetto individuato dal Comune come controinteressato nel procedimento di valutazione della SCIA, con conseguente necessità di notificazione personale ex art. 41, comma 2, c.p.a.
Nel merito, in applicazione del canone della ragione più liquida, il Tribunale ha esaminato il secondo motivo introduttivo e i motivi aggiunti secondo e quarto. Il nucleo della censura accolta concerne la qualificazione del manufatto. Il regolamento comunale e il progetto unitario hanno ritenuto il dehors esente dall’autorizzazione paesaggistica in forza della normativa emergenziale, richiamando l’art. 9-ter, comma 5, d.l. n. 137/2020 e l’art. 26, comma 4, legge n. 193/2024.
Il Collegio ha rilevato che la deroga riguarda solo le strutture aperte e i manufatti amovibili. Il dehors in esame è definito chiuso dallo stesso progetto unitario, presenta copertura piana e tamponature in vetro ed è classificato come volume edilizio dall’art. 11 del regolamento comunale. Le dimensioni — metri 6,1 per 8 per 2,5, con superficie di 48,80 mq e occupazione di 50 mq di suolo pubblico — e la permanenza per l’intera durata pluriennale della concessione escludono il carattere precario e amovibile, qualificazione affermata dalla determina in via apodittica e senza idonea motivazione.
Il Tribunale ha inoltre escluso che l’art. 26 legge n. 193/2024 abbia reso strutturale la deroga: i primi tre commi contengono una delega legislativa non ancora esercitata, il quarto si limita a prorogare le concessioni Covid presupponendo la legittima applicazione della normativa emergenziale. La nota della Soprintendenza è stata ritenuta meramente interlocutoria e priva di natura provvedimentale.
Accolta la censura, il Collegio ha annullato il regolamento, il progetto unitario e la determina di sanatoria nella parte di interesse, assorbendo le ulteriori doglianze. Ha invece dichiarato inammissibile la domanda atipica di accertamento dell’abusività, non ricorrendo i presupposti per la tutela di mero accertamento in presenza di un provvedimento impugnabile. Spese compensate per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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