Ottemperanza al giudicato e pagamento tardivo: spese secondo soccombenza virtuale (TAR Puglia n. 1063 del 08.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm. richiede la piena soddisfazione della pretesa azionata, da valutarsi in modo integrale e irretrattabile. Il soddisfacimento intervenuto solo nel corso del giudizio rende il ricorso improcedibile, ma non preclude l’esame della condotta dell’amministrazione. Ai fini delle spese, il giudice applica il criterio della soccombenza virtuale e verifica la fondatezza del ricorso al momento della proposizione. L’inerzia dell’ente dopo la notifica del titolo esecutivo, seguita dal pagamento in pendenza di causa, giustifica la condanna alle spese e al rimborso del contributo unificato.

Il Fatto

Un avvocato ottiene dal Tribunale di Taranto, in riforma della decisione del Giudice di Pace, la condanna del Comune di Pulsano al pagamento delle spese e competenze dei due gradi di merito. La sentenza di appello n. 391/2024 è pubblicata il 9 febbraio 2024 e notificata all’ente l’11 febbraio 2024. Non segue alcun pagamento.

Il professionista propone allora ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e 114 cod. proc. amm., notificato e depositato il 3 luglio 2024. Solo il 31 luglio 2024 il Comune corrisponde quanto dovuto. Con memoria del 26 settembre 2024 il ricorrente chiede la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna dell’ente alle spese secondo soccombenza virtuale, oltre al rimborso del contributo unificato. Il Comune non si costituisce.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara il ricorso regolare in rito e tempestivo. Rileva che la pretesa creditoria azionata è stata integralmente soddisfatta nelle more del giudizio, come dichiarato dal ricorrente nella memoria del 26 settembre 2024. Ne deriva l’improcedibilità del ricorso in applicazione dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., che impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere quando la pretesa risulti pienamente soddisfatta.

Il Tribunale richiama il principio secondo cui la pronuncia di cessazione definisce la controversia nel merito e presuppone una sopravvenienza amministrativa satisfattiva piena e irretrattabile, tale da non lasciare alcuna utilità alla decisione. Sul punto cita Consiglio di Stato, Sez. V, n. 823 del 26 gennaio 2024.

Passando alla regolamentazione delle spese, il Collegio esamina la soccombenza virtuale. Osserva che il ricorso di ottemperanza appariva fondato: dopo il passaggio in giudicato del titolo e la notifica presso la sede reale dell’ente, avvenuta l’11 febbraio 2024, non era seguito alcun tempestivo adempimento. Il pagamento è intervenuto soltanto in pendenza del giudizio di ottemperanza.

Su questa base le spese seguono la soccombenza del Comune ai sensi dell’art. 91 cod. proc. pen., erroneamente richiamato in luogo dell’art. 91 cod. proc. civ., e sono liquidate in dispositivo in euro 800,00 oltre accessori. Il rimborso del contributo unificato è disposto al passaggio in giudicato della decisione. Il Collegio ordina altresì l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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