L’obbligo di regolarizzazione del cessionario non è limitato alla verifica formale della fattura (Cass. civ. Sez. 5 n. 15177 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La scelta del contribuente di avvalersi di un beneficio fiscale, espressa in contratto, costituisce manifestazione di volontà negoziale, irretrattabile anche in caso di errore, salvo che il contribuente dimostri il carattere essenziale ed obiettivamente riconoscibile dell’errore ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c. Costituisce violazione di legge la sentenza che ritenga l’errore sull’individuazione dell’agevolazione sempre emendabile, anche oltre il termine per la dichiarazione integrativa. In tema di Iva, l’obbligo di regolarizzazione del cessionario ex art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471/1997 non è limitato alla mera verifica della regolarità formale della fattura: ove il cessionario possieda elementi valutativi ulteriori, pertinenti alla sua sfera imprenditoriale, è tenuto a una verifica di coerenza estrinseca della qualificazione fiscale dell’operazione, con conseguente sua responsabilità in caso di mancata regolarizzazione.
Il Fatto
La società contribuente, acquirente di un complesso immobiliare comprendente unità ad uso negozio in corso di costruzione, pattuiva in contratto l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata al 10% ai sensi del n. 127-quinquiesdecies della Tabella A, Parte III, d.P.R. n. 633/1972, pur in assenza dei relativi presupposti. L’Agenzia delle entrate irrogava la sanzione di cui all’art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471/1997 per la mancata regolarizzazione dell’acquisto. I giudici di merito accoglievano le ragioni della società, ritenendo l’errore emendabile e la sanzione non applicabile al cessionario.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, affermando che la dichiarazione contrattuale di voler applicare una determinata aliquota agevolata non è una mera esternazione di scienza, ma una manifestazione di volontà negoziale, come tale irretrattabile in caso di errore, salva la prova dell’essenzialità e della riconoscibilità di quest’ultimo da parte dell’amministrazione finanziaria. La fattura emessa in violazione dell’art. 21, comma 2, lett. b), d.P.R. n. 633/1972 è irregolare, con conseguente obbligo di regolarizzazione in capo al cessionario.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha precisato che il principio richiamato dalla sentenza impugnata, secondo cui il cessionario è tenuto al solo controllo formale della fattura, presuppone che questi sia “passivo” rispetto alla qualificazione fiscale operata dal cedente. Tale principio non opera quando il cessionario possieda elementi valutativi ulteriori, pertinenti alla propria sfera imprenditoriale, che gli consentano di verificare la coerenza estrinseca della qualificazione fiscale. In tale ipotesi, l’obbligo di verifica si estende, senza richiedere un obbligo di approfondimento, alla luce dei documenti noti che rendono piana l’applicabilità del regime Iva corretto.
La sentenza impugnata, non avendo verificato se la società cessionaria fosse in possesso di tali elementi, è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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