Esenzione IRAP regionale e onere probatorio a carico del contribuente (Cass. civ. Sez. 5 n. 9745 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazioni fiscali, grava sul contribuente che invochi un beneficio, quale l’esenzione IRAP prevista dalla normativa regionale, l’onere della prova della sussistenza dei requisiti sostanziali previsti dalla legge, non essendo sufficiente il mero richiamo alla disciplina. Il giudice tributario, ai sensi dell’art. 113 c.p.c., non è dotato di poteri di equità sostitutiva e deve fondare la propria decisione esclusivamente sulle norme di diritto, salvo che la legge gli attribuisca espressamente tale potere. La pronuncia che riduca l’importo delle sanzioni con valutazione equitativa, senza ancorarsi al materiale istruttorio e ai criteri legali, è affetta da nullità per violazione dell’art. 113 c.p.c.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società cooperativa, esercente attività di costruzioni, tre avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2013, 2014 e 2015, emessi a seguito di una verifica fiscale della Guardia di Finanza. I rilievi concernevano l’indebita deduzione di costi in violazione dei requisiti di inerenza e competenza, con conseguente ripresa a tassazione ai fini IRES, IRAP e IVA e irrogazione di sanzioni.
La società impugnava gli atti e la Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente i ricorsi, riconoscendo la non debenza dell’IRAP per gli anni 2013 e 2014 sulla base dell’esenzione prevista dalla legge regionale siciliana n. 21 del 2003. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, adita dall’Ufficio, confermava tale esenzione e riduceva del 40% le sanzioni con valutazione equitativa. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il primo motivo, relativo alla violazione degli artt. 14 e 15 della legge regionale siciliana n. 21 del 2003 e dell’art. 2697 c.c., ritenendolo fondato. Il Collegio ha chiarito che l’esenzione IRAP di durata quinquennale non spetta a tutte le imprese ma soltanto a quelle che esercitano specifiche attività o che presentino determinati presupposti oggettivi, come l’inizio dell’attività dall’anno 2004 o il mancato superamento di una certa soglia di fatturato.
Ne consegue che incombe sul contribuente che richiede il beneficio l’onere di dimostrare la sussistenza in concreto dei requisiti fondanti l’agevolazione. La Corte ha rilevato che il giudice di merito non aveva esaminato tale profilo, pur essendo la questione pacificamente devoluta con l’appello dell’Ufficio, che contestava la sussistenza stessa del diritto all’esenzione.
Con riferimento al secondo motivo, la Suprema Corte ha stigmatizzato la riduzione delle sanzioni operata dalla sentenza impugnata con valutazione equitativa. Richiamando i propri precedenti (Cass. n. 16960/2019 e Cass. n. 13726/2023), ha ribadito che l’art. 113 c.p.c. consente al giudice di decidere secondo equità solo quando la legge glielo attribuisca espressamente, configurandosi tale potere come una deroga eccezionale al principio di legalità della decisione. Nel processo tributario non esiste una norma che riconosca al giudice tale facoltà, dovendo la decisione fondarsi su giudizi estimativi ancorati al materiale istruttorio e motivati in rapporto ad esso.
Il ricorso è stato pertanto accolto per entrambi i motivi, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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