Delega di funzioni e responsabilità datoriale in materia di sicurezza (Cass. pen. Sez. III n. 32030 del 26.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sicurezza sul lavoro, la delega di funzioni disciplinata dall’art. 16 d.lgs. n. 81/2008 non esclude la responsabilità del datore di lavoro che, rispetto allo specifico cantiere, abbia assunto su di sé l’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione. In tal caso il datore di lavoro mantiene un obbligo di vigilanza attiva e capillare che rende irrilevante l’esistenza di un preposto delegato, poiché la delega presuppone che il delegante non abbia assunto specifici obblighi di controllo proprio sull’operato del delegato. Quanto alla sospensione condizionale della pena dell’ammenda, il giudice può concederla anche d’ufficio, facendo prevalere l’utilità rieducativa del beneficio sul contrario interesse dell’imputato, ma la relativa impugnazione è ammissibile solo se correlata a interessi giuridicamente apprezzabili e non a ragioni di mera opportunità.
Il Fatto
Con sentenza del 2 maggio 2024 il Tribunale di Rimini, in composizione monocratica, riconosciute le attenuanti generiche, ha condannato la ricorrente alla pena di euro 2.000,00 di ammenda per le contravvenzioni di cui all’art. 112, comma 1, e art. 159, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 81/2008, contestate nella qualità di datore di lavoro di una società, unificate dal vincolo della continuazione.
La condannata ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, lamentando tra l’altro l’inefficacia della delega di funzioni conferita a un preposto di cantiere, il travisamento delle prove documentali in ordine alle opere provvisionali e la concessione della sospensione condizionale della pena in assenza di richiesta difensiva.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo la Corte rileva che le violazioni contestate attengono a obblighi propri del datore di lavoro. Pur ammettendo che tali obblighi siano delegabili in rapporto a uno specifico cantiere, il Collegio precisa che la delega deve rispondere a effettive esigenze organizzative dell’impresa e presuppone che il datore di lavoro non si sia intromesso né abbia assunto specifici obblighi di vigilanza sull’operato del delegato e sulle violazioni oggetto di rimprovero.
Il ricorso non si confronta con un preciso passaggio motivazionale della sentenza impugnata, che dà conto di un dato di fatto non controverso: il datore di lavoro aveva assunto su di sé, rispetto al cantiere, lo specifico incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Si tratta di un incarico di vigilanza sulla corretta attuazione delle misure antinfortunistiche che non consente di valorizzare la delega invocata.
La Corte richiama il principio per cui il datore di lavoro può invocare l’esclusione della punibilità per delega efficace solo quando si tratti di azioni od omissioni verificatesi sul luogo di lavoro che egli non poteva controllare in modo capillare e quotidiano. Quando invece la documentazione organizzativa dimostra che tale controllo quotidiano il datore di lavoro lo aveva assunto come obbligo specifico, mantenendo il ruolo di responsabile della prevenzione, la delega non rileva.
Il Collegio richiama Sez. IV n. 51455 del 2023, secondo cui la delega non esclude l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro sul corretto espletamento delle funzioni trasferite, afferendo essa alla correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato. Ne deriva la correttezza della conclusione del Tribunale: destinatario delle norme cautelari era il datore di lavoro, restando irrilevante l’esistenza di un preposto delegato.
Il secondo e il terzo motivo, declinati in fatto e volti a opporre una lettura alternativa delle emergenze probatorie, sono inammissibili. Sul quarto motivo la Corte osserva che il giudice può concedere anche d’ufficio la sospensione condizionale dell’ammenda, facendo prevalere l’utilità della funzione rieducativa, ma deve darne concreta dimostrazione. L’impugnazione è ammissibile solo se concerna interessi giuridicamente apprezzabili; nella specie l’interesse prospettato è meramente utilitaristico, volto a conservare il beneficio per future condanne più gravi, e il motivo è quindi inammissibile. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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