Demansionamento illegittimo per attività inferiori non marginali (Cass. civ. n. 7711/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore può essere adibito a mansioni inferiori solo se esse siano marginali, ovvero di scarso e limitato rilievo quantitativo, ovvero meramente occasionali, fermo restando lo svolgimento in via prevalente delle attività qualificanti. Il ricorso sistematico e non marginale a mansioni inferiori viola il diritto del lavoratore al rispetto della propria professionalità, anche se sia rispettato il parametro di prevalenza nello svolgimento delle attività proprie dell’inquadramento. La durata costante, continuativa e quotidiana dell’adibizione a mansioni inferiori per un periodo superiore al decennio costituisce indizio grave, preciso e concordante idoneo a fondare la prova presuntiva del danno da dequalificazione professionale.
Il Fatto
Il lavoratore, dipendente di una fondazione con qualifica di infermiere inquadrato nella categoria D, ha agito in giudizio per ottenere l’accertamento del demansionamento subito a partire dal dicembre 2006, lamentando di essere stato adibito anche a compiti propri di mansioni inferiori. Il Tribunale di Roma ha accolto la domanda, condannando la fondazione al risarcimento del danno non patrimoniale, e la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma, ha ridotto l’importo liquidato.
La fondazione ha proposto ricorso per cassazione, contestando la sussistenza del demansionamento in assenza di prevalenza delle mansioni inferiori su quelle proprie dell’infermiere. Il lavoratore ha proposto ricorso incidentale, censurando la riduzione del risarcimento operata dalla Corte territoriale.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso principale, affermando che il criterio della prevalenza delle mansioni proprie dell’inquadramento non è di per sé sufficiente a escludere il demansionamento. Nel pubblico impiego, l’adibizione a mansioni inferiori è legittima solo se marginale o occasionale, non anche se sistematica e protratta. Nel caso di specie, l’adibizione per il dieci per cento del tempo lavorativo a mansioni inferiori per oltre dieci anni è stata ritenuta qualitativamente significativa e non marginale, integrando una violazione dell’art. 2103 c.c.
La Corte ha inoltre rigettato il secondo motivo del ricorso principale, relativo alla prova presuntiva del danno, ribadendo che la valutazione degli indizi (durata e sistematicità della condotta datoriale) è rimessa al giudice di merito e che il ragionamento presuntivo è censurabile in sede di legittimità solo per vizio di sussunzione, non per una diversa valutazione degli elementi di fatto. La durata ultradecennale dell’adibizione a mansioni inferiori è stata ritenuta idonea a fondare la prova presuntiva del danno non patrimoniale, in mancanza di prova liberatoria contraria da parte del datore di lavoro.
Quanto al ricorso incidentale, la Corte lo ha dichiarato inammissibile nella parte in cui richiedeva una rivalutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità. Ha altresì rigettato la censura relativa alla quantificazione del danno, affermando che il potere discrezionale del giudice di liquidazione in via equitativa è incensurabile in Cassazione, purché la motivazione dia conto del percorso logico seguito. Infine, la Corte ha rilevato che il richiamo, nella sentenza impugnata, al codice deontologico dell’infermiere, in realtà abrogato, costituisce un mero errore materiale emendabile in sede di correzione della motivazione, in quanto non incidente sulla correttezza del dispositivo.
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Nota della Redazione
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