Il consorzio non risponde per le obbligazioni assunte dalla singola consorziata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18534 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il contratto di consorzio di cui all’art. 2602 cod. civ. non comporta l’assorbimento delle imprese consorziate in un organismo unitario, ma soltanto la costituzione di un’organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive attività. Ne consegue che il consorzio non è solidalmente responsabile nei confronti dei terzi per le obbligazioni assunte da un’impresa consorziata nell’esecuzione di un contratto di appalto, trovando applicazione il generale principio di cui all’art. 1372, comma 2, cod. civ.. La responsabilità solidale del consorzio è configurabile solo nell’ipotesi in cui abbia stipulato il contratto quale mandatario delle imprese consorziate, ai sensi dell’art. 2615, comma 2, cod. civ., con la conseguenza che ogni obbligazione sorge in capo ai consorziati per il solo fatto che sia stata assunta nel loro interesse.

Il Fatto

Un lavoratore aveva prestato attività dal 2009 al 2012 alle dipendenze di una società in virtù di due contratti di collaborazione a progetto, aventi ad oggetto la notificazione di cartelle esattoriali. Il lavoratore deduceva la nullità dei contratti per insussistenza di uno specifico progetto, chiedendo la conversione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato. Sosteneva inoltre che la società faceva parte di un consorzio stabile, il quale, ai sensi dell’art. 1703 cod. civ., rispondeva delle obbligazioni assunte dagli enti consorziati, nonché che la committente aveva sottoscritto un contratto di appalto con un raggruppamento temporaneo di imprese, con conseguente responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003.

Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo fondata l’eccezione di decadenza e, nel merito, sussistente un valido progetto. La Corte d’Appello, in riforma parziale, accertava la natura subordinata del rapporto e condannava in solido la società datrice, il consorzio, la società incorporante e la committente al pagamento delle differenze retributive e del t.f.r. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate Riscossione e il consorzio.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente disposto la conversione del ricorso successivo in ricorso incidentale, richiamando il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza. Ha inoltre rigettato l’istanza di rimessione in termini avanzata dal lavoratore per il tardivo deposito del controricorso, ritenendo l’errore imputabile alla parte, con conseguente improcedibilità dell’atto difensivo tardivamente depositato.

Quanto al ricorso principale, la Corte ha ritenuto infondato il motivo concernente la mancata riproposizione della domanda di responsabilità solidale della committente, rilevando che il lavoratore aveva espressamente richiamato e riproposto nelle conclusioni dell’atto di appello la domanda formulata nel ricorso introduttivo, soddisfacendo così l’onere di cui all’art. 346 cod. proc. civ..

Con riferimento al ricorso incidentale, la Corte ha accolto il terzo motivo, censurando la sentenza impugnata per avere affermato un’indistinta responsabilità solidale del consorzio. Richiamando il precedente di Cass. n. 1636/2014, la Corte ha precisato che il consorzio di cui all’art. 2602 cod. civ. non è solidalmente responsabile per le obbligazioni assunte da un’impresa consorziata nell’esecuzione di un contratto di appalto, applicandosi il principio di cui all’art. 1372 cod. civ.. La responsabilità solidale del consorzio, ex art. 2615, comma 2, cod. civ., presuppone che l’atto negoziale sia stato stipulato dal consorzio quale mandatario della consorziata; fattispecie non ricorrente nel caso di specie, in cui il lavoratore aveva concluso i contratti di lavoro a progetto direttamente ed esclusivamente con la singola società consorziata.

La Suprema Corte ha pertanto cassato la sentenza impugnata senza rinvio, ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., rigettando la domanda del lavoratore nei confronti del consorzio. I restanti motivi del ricorso incidentale sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità ovvero assorbiti.

Nota della Redazione

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