Dimissioni telematiche, la firma per ricevuta non vale come convalida (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6905 del 14.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sottoscrizione apposta dalla lavoratrice o dal lavoratore per ricevuta sulla comunicazione telematica della cessazione del rapporto non integra l’apposita dichiarazione di conferma o convalida richiesta dall’art. 4, comma 18, legge n. 92/2012. Le formalità prescritte dai commi 17 ss. della medesima disposizione sono distinte e non fungibili: la firma per ricezione attesta soltanto la consegna dell’atto, non la volontà di dimettersi. Identificare la firma per ricevuta con la dichiarazione di convalida significa sovrapporre due concetti che la norma tiene separati e dare alla disposizione un’interpretazione abrogatrice, non sostanziale. Il meccanismo legale disegna una fattispecie a formazione progressiva, in cui l’effetto risolutivo si perfeziona solo al verificarsi delle condizioni prescritte.

Il Fatto

Una lavoratrice, dipendente dal 1995 con qualifica di commessa presso una farmacia, ha proposto domanda di accertamento dell’inefficacia delle dimissioni comunicate a mezzo modello Unilav il 18 settembre 2015. A fondamento della domanda ha dedotto il mancato rispetto delle disposizioni sulla convalida espressa e, in ogni caso, la revoca delle dimissioni fatta pervenire al datore il 25 settembre 2015.

Il Tribunale di Velletri ha accolto per quanto di ragione la domanda, ordinando la riammissione in servizio con diritto alle retribuzioni dalla ricezione della revoca. La Corte d’Appello di Roma ha riformato la decisione e ha rigettato le domande. Ha attribuito alla sola sottoscrizione apposta in calce alle pagine della ricevuta Unilav il valore di conferma della volontà di dimettersi, e ha ritenuto inefficace la revoca successiva perché estranea alle ipotesi tassative di legge. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è fondato. La Corte muove dal dato testuale del art. 4, comma 18, legge n. 92/2012, che richiede una apposita dichiarazione da sottoscrivere da parte del lavoratore dimissionario. Il riferimento alla dichiarazione è concettualmente distinto da quello del luogo topografico in cui essa può essere apposta: il fatto che la firma sia materialmente collocata su un modulo non trasforma la ricevuta in dichiarazione negoziale.

Secondo il Collegio, l’identificazione della firma per ricevuta con la dichiarazione di conferma o convalida costituisce una crasi di due concetti che la norma mantiene separati. Non si tratta di interpretazione sostanziale, ma di inammissibile interpretazione abrogatrice della disposizione, che finirebbe per svuotare di contenuto l’onere imposto al lavoratore.

L’argomento sistematico rafforza la conclusione. Il meccanismo dei commi 17 ss. disegna una fattispecie a formazione progressiva: le dimissioni sono sottoposte a condizione sospensiva e l’effetto risolutivo si integra solo al perfezionarsi di una delle condizioni previste, ossia la convalida presso la DTL o il Centro per l’impiego, oppure la sottoscrizione dell’apposita dichiarazione, o ancora la mancata presentazione a seguito dell’invito del datore, o la mancata revoca entro il termine breve.

La disciplina, applicabile alla fattispecie ratione temporis e poi rivista con il d.lgs. n. 151/2015, persegue finalità di prevenzione degli abusi e di certezza. Richiede formalità scritte per il perfezionamento e consente, entro quelle formalità, un ripensamento tempestivo ed espresso della volontà dimissionaria.

Il secondo motivo resta assorbito. Il precedente richiamato dalla Corte territoriale sulla tassatività delle ipotesi di revoca presuppone comunque l’avvenuta convalida ai sensi del comma 17 o la sottoscrizione di valida dichiarazione ai sensi del comma 18, nella specie mancanti. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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