Retribuzione di risultato e criteri di valutazione non predeterminati (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4258 del 16.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di retribuzione di risultato dei dirigenti del comparto Regioni ed Enti locali, la mancata o tardiva predeterminazione, da parte dell’ente, degli obiettivi e dei criteri di valutazione non determina di per sé il diritto del dirigente all’attribuzione di un punteggio superiore a quello assegnato. La violazione della normativa contrattuale, che pure impone la preventiva individuazione dei parametri valutativi, resta irrilevante rispetto alla domanda di pagamento delle differenze retributive, non potendo il giudice di legittimità sostituire la propria valutazione a quella di merito. Parimenti, la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance non può fondarsi sul solo mancato o tardivo approntamento del sistema di valutazione, dovendo il dirigente allegare e provare quale fosse l’obiettivo della propria posizione e che esso sia stato raggiunto, nonché la concreta incidenza del giudizio sulla carriera.

Il Fatto

Un dirigente di un ente locale, con mansioni e qualifica di direttore di area, agiva in giudizio nei confronti della datrice di lavoro assumendo di non essere stato adeguatamente valutato per gli anni 2006 e 2007. Sosteneva di aver ricevuto la retribuzione di risultato in misura inferiore a quella spettante e chiedeva l’attribuzione del punteggio massimo, oltre alla condanna al pagamento delle differenze retributive e al risarcimento del danno da professionalità, da carriera e da perdita di chance.

Il Tribunale accoglieva la domanda; la Corte d’Appello di Napoli, in riforma, la rigettava, ritenendo che l’ente si fosse dotato degli strumenti di valutazione e avesse individuato i criteri in esito alla concertazione con le organizzazioni sindacali. Il lavoratore ricorreva per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi, tra loro connessi, sono dichiarati inammissibili. Le doglianze svolte ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. mirano, in realtà, a una rivalutazione dei documenti e delle risultanze probatorie già esaminate nel merito, non consentita in sede di legittimità: l’esame delle prove e la scelta tra le varie risultanze involgono apprezzamenti riservati al giudice del merito.

Quanto alla dedotta motivazione apparente, la Corte esclude la nullità della sentenza. Il giudice d’appello ha argomentato le ragioni del rigetto aderendo al documento di valutazione del nucleo tecnico, i cui contenuti sono compiutamente riportati in sentenza. Nel processo civile la sentenza che riproduce il contenuto di un atto, senza nulla aggiungere, non è nulla se le ragioni della decisione restano attribuibili all’organo giudicante e risultano chiare, univoche ed esaustive: non è imposta l’originalità dei contenuti né delle modalità espositive.

Sul piano sostanziale, la Corte riconosce che l’art. 29 del c.c.n.l. del 23.12.1999 subordina l’erogazione della retribuzione di risultato alla preventiva definizione degli obiettivi e che l’art. 14, comma 3, del medesimo contratto impone di adottare preventivamente i criteri generali di valutazione, previa concertazione e comunicazione ai dirigenti. Obiettivi e criteri devono quindi essere individuati a monte del periodo di valutazione, in coerenza con i principi di correttezza e buona fede.

Tale violazione, tuttavia, è dichiarata irrilevante rispetto a entrambe le domande. Quanto alla pretesa retributiva, la mancata assegnazione preventiva dei parametri valutativi non può condurre, di per sé, all’affermazione del diritto a un punteggio superiore. Quanto alla perdita di chance, richiamando un proprio precedente, la Corte afferma che il dirigente non può fondare la richiesta sul solo mancato approntamento del sistema di valutazione: deve specificare quale fosse l’obiettivo della propria posizione e allegare, e dimostrare in caso di contestazione, che quel risultato sia stato raggiunto, pur in assenza di una valutazione positiva. Nella specie difettano tali allegazioni, restando generiche quelle sul danno alla professionalità; né è stato dedotto che una diversa ponderazione avrebbe prodotto un esito differente.

Il quarto motivo, sulle spese di lite, è anch’esso inammissibile: il sindacato di legittimità è limitato alla violazione del principio secondo cui le spese non possono gravare sulla parte vittoriosa, rientrando nel potere discrezionale del giudice del merito la valutazione dell’opportunità di compensazione ex art. 92 cod. proc. civ. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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