Demansionamento pubblico impiego non privatizzato: no risarcimento per inerzia (Cons. Stato n. 6597 del 24.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego non privatizzato, ai sensi dell’art. 3 d.lgs. n. 165/2001, gli atti di inquadramento e di assegnazione delle mansioni hanno natura autoritativa e incidono su posizioni di interesse legittimo, non di diritto soggettivo. Ne consegue che il danno da asserito demansionamento richiesto in via risarcitoria costituisce conseguenza diretta di quegli atti e la relativa pretesa va azionata mediante la loro tempestiva impugnazione. La mancata impugnazione non determina la radicale inammissibilità della domanda risarcitoria, poiché nell’ordinamento non vige la regola della pregiudiziale amministrativa; essa integra però il concorso del creditore ex art. 1227, comma 2, c.c., richiamato dall’art. 30, comma 3, c.p.a., con esclusione del risarcimento dei danni evitabili con l’ordinaria diligenza.

Il Fatto

Il dipendente, dirigente collocato a riposo, ha chiesto la condanna della banca centrale al risarcimento del danno da demansionamento asseritamente subìto nel periodo compreso tra il 2006 e il 2018. L’amministrazione ha eccepito l’improcedibilità della domanda, per non avere l’interessato mai impugnato i provvedimenti di assegnazione dai quali sarebbe derivato il pregiudizio.

Il TAR Lazio, con sentenza n. 6001/2025, ha respinto l’eccezione preliminare, ritenendo che il ricorrente non contestasse la legittimità dei singoli atti ma l’esautorazione di fatto dalle mansioni, e ha poi respinto nel merito la domanda, per difetto di prova del demansionamento e del danno e per la condotta inerte del dipendente. Il lavoratore ha proposto appello con sei motivi; la banca si è costituita e ha proposto appello incidentale sulla questione preliminare di rito.

La Motivazione della Corte

Il Cons. Stato esamina congiuntamente l’appello incidentale e il motivo con cui l’appellante deduce la violazione dell’art. 30, comma 3, c.p.a., erroneamente applicato dal giudice di primo grado a una controversia su diritti soggettivi anziché su interessi legittimi. Dalla documentazione emerge che il dipendente è stato assegnato a specifici servizi e ha ricevuto, di anno in anno, puntuali atti di individuazione delle mansioni, con deleghe di firma, incarichi di coordinamento e nomine in gruppi di lavoro.

Secondo il collegio, il pregiudizio lamentato costituisce conseguenza diretta degli atti di assegnazione e attribuzione di mansioni asseritamente non corrispondenti alla qualifica dirigenziale. Tali atti sono stati adottati nell’ambito di un rapporto di lavoro escluso dalla privatizzazione ai sensi dell’art. 3 d.lgs. n. 165/2001 e hanno natura autoritativa. La giurisprudenza amministrativa, richiamata dal collegio, afferma che ogni pretesa sull’inquadramento, radicata su posizioni di interesse legittimo, può essere azionata solo con la tempestiva impugnazione dei provvedimenti incidenti sullo status.

Nel medesimo senso la Cass. civ. sez. lav. n. 205 del 2026, citata nella decisione, esclude che il diritto alla qualifica configuri uno status disponibile e nega la configurabilità di un illecito permanente, una volta consolidatisi gli atti di inquadramento per effetto della loro mancata impugnazione. Il danno invocato è quindi lesione di un interesse legittimo.

Il collegio precisa però che la mancata impugnazione non comporta la radicale inammissibilità della domanda risarcitoria, non vigendo la regola della pregiudiziale amministrativa (richiamata la ad. pl. n. 3/2011). Essa va invece valutata ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c., applicabile anche ai danni da lesione di interessi legittimi e richiamato dall’art. 30, comma 3, c.p.a., secondo cui il risarcimento non è dovuto per i danni evitabili con l’ordinaria diligenza, anche mediante gli strumenti di tutela previsti.

Nel caso concreto il dipendente, per l’arco di dodici anni, ha svolto regolarmente l’attività secondo le indicazioni ricevute, senza impugnare gli atti né rivendicare, in via giudiziale o stragiudiziale, mansioni conformi alla qualifica. Tale inerzia integra una condotta negligente idonea a escludere il risarcimento, poiché il pregiudizio era evitabile con un’attivazione tempestiva. La reiezione del motivo rende superfluo l’esame degli ulteriori motivi sull’an e sul quantum. L’appello è respinto, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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