Vincolo archeologico, sindacato di legittimità sulla discrezionalità tecnica e CTU (C.G.A.R.S. n. 235 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio che presiede all’imposizione di una dichiarazione di interesse culturale, sia diretto sia indiretto, è connotato da un’ampia discrezionalità tecnico-valutativa, espressa attraverso l’applicazione di cognizioni specialistiche proprie dei settori della storia, dell’archeologia e dell’architettura, caratterizzate da ampi margini di opinabilità. Ne consegue che l’apprezzamento dell’Amministrazione preposta alla tutela è sindacabile in sede giurisdizionale esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, restando fermo il limite della relatività delle valutazioni scientifiche. Può essere censurata la sola valutazione che si collochi al di fuori dell’ambito di opinabilità, affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello amministrativo mediante la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile. Il giudice non può, fuori dei casi di giurisdizione di merito, valutare proposte alternative di riduzione dell’area vincolata.
Il Fatto
La società ricorrente esercita l’attività di estrazione di minerali su terreni in parte sottoposti a vincolo archeologico e a una fascia di rispetto di trenta metri, apposto con un decreto assessoriale del 1980. Negli anni la società ha più volte chiesto la rimozione del vincolo, ottenendo sempre conferme dell’interesse archeologico del sito.
A fronte dell’ennesima istanza del luglio 2018, la Soprintendenza ha espresso parere negativo all’ampliamento del fronte di cava. La società ha impugnato la nota davanti al TAR Sicilia, che ha rigettato il ricorso con la sentenza n. 1482/2022. La società ha proposto appello, censurando il difetto di contraddittorio endoprocedimentale e di motivazione e contestando i presupposti del vincolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva preliminarmente l’omessa impugnazione del capo della sentenza che ha disatteso il primo motivo, relativo all’incompetenza della Soprintendenza. Su questo punto si è formato il giudicato, che circoscrive il thema decidendum ai motivi riproposti.
Sul contraddittorio, la Corte osserva che tra le parti sono intercorsi molteplici incontri in occasione delle ripetute istanze. In ogni caso, l’infondatezza nel merito della domanda rende irrilevante l’eventuale violazione procedimentale ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.
Quanto alla motivazione, il Collegio richiama la concezione sostanziale e funzionale dell’obbligo, che si intende rispettato quando l’atto esterna il percorso logico-giuridico seguito e consente al destinatario di comprenderne le ragioni e di accedere alla tutela, secondo gli artt. 24 e 113 Cost. Il provvedimento impugnato elenca i reperti acquisiti negli scavi ed esplicita la loro rilevanza storica.
Sul nucleo centrale, la Corte afferma che il vincolo culturale è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà e infondatezza. L’Amministrazione non è tenuta a esternare i criteri di ponderazione degli interessi secondari, necessariamente soccombenti rispetto all’interesse pubblico-culturale.
Il Collegio sottolinea che il vincolo, apposto nel 1980, non è mai stato annullato, con conseguente tardività delle censure volte a contestarne la fondatezza. La C.T.U. ha confermato la coerenza del vincolo con le esigenze di tutela e l’alterazione del paesaggio archeologico derivante dall’ampliamento. Il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella amministrativa fuori dei casi di giurisdizione di merito, né esaminare proposte alternative di riduzione dell’area vincolata. L’appello è respinto, con condanna alle spese e piena soccombenza sulle spese del consulente.
Nota della Redazione
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