Autodemolizione tardiva inefficace dopo l’acquisizione al patrimonio comunale (Cons. Stato n. 6595 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’autodemolizione delle opere abusive comunicata dopo la notifica del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale è priva di effetto, perché incide su un bene già uscito dal patrimonio dell’autore dell’abuso. Alla scadenza del termine fissato dall’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, l’Amministrazione diviene ipso iure proprietaria del manufatto abusivo e l’accertamento dell’inottemperanza certifica il passaggio di proprietà, costituendo titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari. Il momento ultimo utile per la demolizione spontanea coincide con la notifica del provvedimento di acquisizione.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Campania il decreto dirigenziale con cui il Comune ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di opere abusive, nonché l’ordinanza di irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001. Il TAR ha accolto il ricorso solo quanto alla sanzione pecuniaria e lo ha rigettato in relazione all’acquisizione del bene.
Avverso tale statuizione il ricorrente ha proposto appello, deducendo l’illegittimità dell’ordinanza di acquisizione per l’intervenuta autodemolizione delle opere abusive. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato richiama integralmente i principi affermati dalla propria Adunanza Plenaria n. 16/2023, secondo cui la procedura si articola in fasi successive. Decorso il termine di novanta giorni dalla notifica dell’ordinanza di demolizione, l’Amministrazione esegue un sopralluogo che si conclude con l’accertamento positivo o negativo dell’esecuzione dell’ordine di ripristino.
In caso di accertamento positivo, l’autore dell’abuso mantiene la titolarità del proprio diritto e l’acquisizione non può essere disposta. In caso di accertamento negativo, l’Amministrazione rileva l’acquisizione ex lege al patrimonio comunale. Alla scadenza del termine, l’Amministrazione è dunque ipso iure proprietaria del bene abusivo.
La notifica dell’accertamento dell’inottemperanza certifica il passaggio di proprietà e costituisce il titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari. Con tale notifica il bene si intende acquisito a titolo originario al patrimonio pubblico, con decorrenza dalla scadenza del termine fissato dall’art. 31, e gli eventuali pesi e vincoli preesistenti vengono caducati.
L’acquisto ipso iure comporta la novazione oggettiva dell’obbligo ricadente propter rem sull’autore dell’abuso: l’obbligo di demolire viene meno, non potendo più il responsabile demolire un bene che non è più suo, ed è sostituito ex lege dall’obbligo di rimborsare all’Amministrazione le spese sostenute per demolire il manufatto.
Nel caso concreto, il ricorrente ha comunicato al Comune l’inizio dei lavori di demolizione in data successiva alla notifica del provvedimento di acquisizione gratuita. L’autodemolizione è quindi senza effetto, riguardando un bene ormai uscito dal patrimonio dell’appellante e già acquisito a quello del Comune. L’appello è pertanto infondato e viene rigettato, con compensazione delle spese di lite in ragione della natura delle questioni esaminate.
Nota della Redazione
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