Ordine di demolizione vincolato e valutazione unitaria degli abusi edilizi (TAR Lazio n. 577 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di manufatti abusivi è espressione di attività vincolata della pubblica amministrazione e non richiede, ai fini della sua adozione, l’invio della comunicazione di avvio del procedimento, non potendosi comunque pervenire all’annullamento dell’atto per la sua omissione alla stregua dell’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990. L’atto non esige una specifica motivazione sulla ricorrenza del concreto interesse pubblico alla rimozione, poiché la ponderazione tra interesse pubblico e privato è già compiuta a monte dal legislatore, né è subordinato al previo contraddittorio con il destinatario. In presenza di una pluralità di opere abusive, la valutazione dell’abuso e l’individuazione della sanzione ripristinatoria richiedono una considerazione complessiva dell’intervento, non essendo consentita una parcellizzazione finalizzata a sottrarre una parte alla demolizione. Anche il box-container stabilmente appoggiato al terreno, pur nella precarietà dei materiali, integra una permanente alterazione del terreno ai fini urbanistico-edilizi e richiede il previo titolo edilizio.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune gli ha ingiunto di demolire una serie di opere abusive e di ripristinare lo stato dei luoghi. Si tratta, secondo la descrizione dell’amministrazione, di un campo da calcetto recintato con paletti in ferro e rete metallica, di due box prefabbricati appoggiati su blocchi di cemento e di due campi da bocce.

Davanti al TAR Lazio il ricorrente ha dedotto la violazione delle garanzie procedimentali, il difetto di motivazione e la qualificazione delle opere come precarie o di modesta entità, sottraendole al regime del titolo edilizio. Il Comune non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge entrambi i motivi. Sul primo, relativo all’art. 7 della legge n. 241 del 1990, la sentenza ribadisce che il potere repressivo degli abusi edilizi è attività vincolata: la comunicazione di avvio non è necessaria e la sua eventuale omissione non travolge l’atto in forza dell’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990. Nella specie la comunicazione era peraltro contenuta nello stesso provvedimento finale.

Quanto alle informazioni asseritamente mancanti rispetto all’art. 8 della legge n. 241 del 1990 — ufficio presso cui prendere visione degli atti, modalità di esercizio del diritto, termine di conclusione del procedimento — il TAR le qualifica come mera irregolarità, inidonea a inficiare la validità del provvedimento finale.

Sull’omessa ostensione della relazione del sopralluogo della polizia municipale, il Collegio osserva che il diniego di accesso non è stato impugnato e che comunque la documentazione coperta da segreto istruttorio è sottratta al diritto di accesso ex art. 24 della legge n. 241 del 1990, restando ostensibile solo mediante gli strumenti del codice di procedura penale.

Sul secondo motivo, il TAR esclude che l’ordine di demolizione debba recare una specifica motivazione sull’interesse pubblico: la ponderazione è già compiuta dal legislatore e il principio non ammette deroghe, neppure quando l’ordine intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso. Le opere vanno poi considerate nel loro insieme, perché il pregiudizio per l’assetto del territorio deriva dall’insieme e dalle interazioni tra gli interventi.

Nel merito, i campi da bocce non integrano una mera movimentazione di terreno, il campo da calcetto non rientra nelle facoltà del proprietario e i due box, pur non ancorati al suolo, costituiscono ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.5), del d.P.R. n. 380/2001 una permanente alterazione del terreno che esige il previo titolo edilizio. Il ricorso è pertanto respinto, con nulla per le spese stante la mancata costituzione dell’amministrazione intimata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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