CILA, il Comune non ha potere inibitorio preventivo: cessata materia del contendere (TAR Lazio n. 582 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
A fronte della presentazione di una CILA, il Comune non dispone di alcun potere di intervento in chiave conformativa, inibitoria o di autotutela ex ante, configurandosi una carenza di potere in astratto. Il potere comunale si esplica soltanto ex post, in chiave sanzionatoria, ove l’amministrazione accerti che l’attività oggetto di CILA sia stata realizzata in difformità dal paradigma legale. Ne deriva che la nota comunale che vieta l’esecuzione dei lavori è atto insuscettibile ex lege di pregiudicare la sfera giuridica del ricorrente. La cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm. si distingue ontologicamente dalla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., presupponendo la piena soddisfazione in via amministrativa del bene della vita atteso.

Il Fatto

Il ricorrente presentava una CILA per l’esecuzione di opere interne relative a un immobile destinato a sede di attività, nell’ambito di un intervento finanziato con il Bando Imprese Borghi PNRR. Il Comune, in riscontro alla segnalazione, comunicava il divieto di eseguire i lavori intrapresi.

Il ricorrente impugnava quella nota davanti al TAR Lazio, chiedendone l’annullamento e la declaratoria del diritto all’esecuzione dei lavori. Il Collegio accoglieva l’istanza cautelare proposta a corredo del gravame. In vista dell’udienza, il ricorrente rappresentava che gli sviluppi procedimentali avevano condotto alla soddisfazione della pretesa, maturando tutti i presupposti per la favorevole definizione del procedimento CILA, e chiedeva la declaratoria della cessazione della materia del contendere, insistendo per le spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che ricorrono i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. L’esame della documentazione versata dal ricorrente, alla luce di quanto confermato dal suo legale in memoria e all’udienza, induce a ritenere che la pretesa azionata con il ricorso abbia trovato, pur dopo la sua proposizione, piena soddisfazione.

Il Tribunale ricostruisce la distinzione tra i due istituti processuali. La cessazione della materia del contendere può essere pronunciata solo quando la parte ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, rendendo inutile la prosecuzione del processo per l’oggettivo venir meno della lite. Essa si differenzia dalla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che si verifica quando l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità al ricorrente, facendo venir meno la condizione dell’azione. Il Collegio richiama sul punto T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Trento, n. 204/2023 e, in senso analogo, Cons. St., III, n. 383/2018 e Cons. St., IV, n. 3638/2017.

Quanto alle spese, il Collegio ne dispone la compensazione integrale, ravvisando giuste ragioni. Rileva la peculiarità della questione sottesa all’atto impugnato, relativa alla ripartizione fra Provincia e Comune delle incombenze accertative e provvedimentali. Rileva, soprattutto, che, ove non fosse intervenuta la cessazione, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile per originaria carenza d’interesse.

Il ricorso era infatti volto ad attingere un atto, la nota comunale, insuscettibile ex lege di pregiudicare la sfera giuridica del ricorrente. A termini dell’art. 6-bis del d.P.R. n. 380/2001, il Comune, a fronte della presentazione di una CILA, non ha alcun potere di intervento in chiave conformativa, inibitoria o di autotutela ex ante, configurandosi una carenza di potere in astratto. Può soltanto esercitare il potere sanzionatorio ex post, ove si avveda che la realizzazione dell’attività oggetto di CILA è avvenuta in difformità rispetto al paradigma legale. Il Collegio richiama, per la compiuta illustrazione di tale opzione ricostruttiva, T.A.R. Lazio, Latina, II, n. 561/2026 e i riferimenti giurisprudenziali ivi citati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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