Divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica applicabile anche alla finanza di progetto (TAR Lombardia n. 1187 del 27.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di segretezza dell’offerta economica e il conseguente divieto di commistione tra offerta tecnica ed offerta economica costituiscono un principio di carattere generale che si applica anche alle procedure di concessione mediante finanza di progetto. Nell’offerta tecnica possono essere inclusi singoli elementi economici solo se necessari a rappresentare le soluzioni realizzative e purché non consentano di ricostruire la complessiva offerta economica. La violazione del divieto, sanzionata dal disciplinare con l’esclusione, non richiede la verifica dell’incidenza concreta sulla valutazione, né l’accertamento di un vantaggio per il concorrente. La clausola che impone di illustrare il modello di condivisione dell’EBITDA non è ambigua e non legittima alcuna deroga al divieto di anticipare il contenuto dell’offerta economica.
Il Fatto
L’ALER di Bergamo, Lecco e Sondrio ha indetto una procedura aperta per l’affidamento in concessione, mediante finanza di progetto e contratto di prestazione energetica (EPC), di interventi di efficientamento energetico su propri edifici. Alla gara hanno partecipato due concorrenti: la società promotrice e la società ricorrente. La ricorrente è stata esclusa per aver inserito nella busta tecnica una “Relazione di accompagnamento al PEF” contenente l’indicazione del ribasso del 38% sui canoni annui, anticipando così il contenuto della propria offerta economica, in violazione delle clausole del disciplinare che vietano la commistione a pena di esclusione.
La ricorrente ha impugnato l’esclusione e l’aggiudicazione alla controinteressata, deducendo la contraddittorietà della lex specialis, che imponeva di illustrare nell’offerta tecnica il modello di condivisione del valore monetario dell’EBITDA, e l’inoffensività della propria condotta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha innanzitutto chiarito che la clausola dell’art. 18.1 del disciplinare imponeva ai concorrenti di allegare all’offerta tecnica una relazione sull’EBITDA (Margine Operativo Lordo), ossia sul modello di condivisione degli extra-profitti derivanti da un maggior risparmio energetico, e non già di rivelare il ribasso percentuale offerto rispetto al canone annuo del promotore. Pertanto, la relazione presentata dalla ricorrente era non solo diversa da quella richiesta, ma conteneva per intero l’offerta economica attraverso l’esplicitazione del ribasso, oggetto esclusivo della busta economica ai sensi dell’art. 17.1 del disciplinare.
La Corte ha poi affermato che il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica, pur essendo stato elaborato in materia di appalti, costituisce un principio generale applicabile anche alle concessioni in finanza di progetto, dovendo garantire che la valutazione qualitativa non sia influenzata dalla conoscenza anticipata della convenienza economica. Ha precisato che elementi economici possono essere inclusi nell’offerta tecnica solo se meramente accessori e non idonei a rivelare l’entità complessiva dell’offerta, con richiamo a precedenti del Consiglio di Stato e di TAR territoriali.
Quanto alla contraddittorietà della legge di gara, il TAR l’ha esclusa: la relazione richiesta non implicava alcun riferimento all’offerta economica ma solo la descrizione del meccanismo di ripartizione del margine operativo lordo. L’eventuale ambiguità è stata comunque ritenuta insussistente per un operatore specializzato quale una ESCo certificata, da cui è esigibile la piena conoscenza della distinzione tra ribasso sul canone e modello di condivisione dell’EBITDA.
Infine, il Collegio ha escluso che la Commissione dovesse verificare l’incidenza concreta della violazione o l’eventuale vantaggio conseguito, trattandosi di una previsione del disciplinare espressamente sanzionata con l’esclusione e conforme ai principi generali. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con compensazione delle spese per la novità e complessità delle questioni.
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