Mancata autorizzazione paesaggistica legittima demolizione opere pertinenziali in area vincolata (TAR Lazio n. 4573 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’attività di repressione degli abusi edilizi mediante ordine di demolizione ha natura rigorosamente vincolata, con la conseguenza che non è dovuta la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990 e che l’atto non richiede motivazione in ordine alla comparazione tra interesse pubblico e interesse privato, essendo tale ponderazione compiuta a monte dal Legislatore. In area soggetta a vincolo paesaggistico, la realizzazione di opere, anche astrattamente riconducibili al concetto di pertinenza, quali le tettoie, senza la previa autorizzazione paesaggistica legittima l’adozione della sanzione demolitoria. L’ordine di demolizione non richiede che l’Amministrazione compia – e conseguentemente espliciti in motivazione – alcuna ponderazione tra gli interessi coinvolti. La valutazione dell’incidenza sull’assetto del territorio di un intervento edilizio, consistente in una pluralità di opere, va compiuta in modo globale, non atomistico. La presentazione di una domanda di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 non incide sulla legittimità del provvedimento sanzionatorio pregresso, né lo rende definitivamente inefficace, comportando solo la sospensione della sua esecutività fino alla definizione della domanda. Il principio di proporzionalità è invocabile solo laddove l’Amministrazione possa modulare la propria azione in base a scelte discrezionali, non già nell’ipotesi di attività vincolata.

Il Fatto

Il Comune di Frascati ingiungeva alla società ricorrente la demolizione di alcune opere edilizie – una tettoia lignea ad unica falda e due manufatti lignei, uno adibito a spogliatoio – realizzate in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica in area dichiarata di notevole interesse pubblico ex art. 136, comma 1, lett. c) e d), d.lgs. n. 42/2004. Avverso l’ordinanza, la società proponeva ricorso deducendo violazione degli artt. 7 e 8 legge n. 241/1990, difetto dei presupposti, carenza di motivazione e sproporzione della sanzione, nonché eccesso di potere. Il Comune si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. Quanto al primo motivo, la Sezione ha richiamato il costante orientamento per cui l’attività di repressione degli abusi edilizi ha natura vincolata, sicché la partecipazione del privato non potrebbe comunque determinare alcun esito diverso; pertanto non è dovuta la comunicazione di avvio del procedimento. Inoltre, nel caso di specie, venivano in rilievo ipotesi di assenza del permesso di costruire e non di difformità da esso.

Sul secondo motivo, il Collegio ha escluso la riconducibilità delle opere ad attività edilizia libera, valorizzando, da un lato, la natura di area vincolata, decisiva nel senso di legittimare l’ordine di demolizione per la carenza del titolo paesaggistico, anche rispetto a opere pertinenziali o precarie; dall’altro, la necessità di una valutazione globale dell’intervento, non essendo consentita una considerazione atomistica dei singoli manufatti. Le opere, inserite nell’ambito di un complesso destinato all’attività di centro sportivo, presentavano autonoma funzionalità, rendendo inapplicabile il concetto di pertinenza urbanistica, inteso in accezione restrittiva. Inconferenti sono stati ritenuti i richiami all’art. 10, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 e all’art. 26 legge n. 47/1985, riguardanti fattispecie diverse.

Il Collegio ha poi disatteso la doglianza sulla violazione del principio di proporzionalità, rilevando come l’ordine di demolizione sia atto dovuto, conseguenza immediata e diretta della verifica di abusività, e come il principio stesso sia invocabile solo in presenza di scelte discrezionali. Il vizio di disparità di trattamento non è stato ravvisato, non potendo invocarsi l’abusivismo generalizzato per ottenere l’equiparazione ad una situazione illegittima. Infine, il motivo sulla sanabilità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 è stato ritenuto infondato sia perché nessuna istanza era stata presentata, sia perché la stessa, in ogni caso, non avrebbe inciso sulla legittimità del provvedimento pregresso, determinando solo la sospensione dell’esecutività.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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