Nomina dei marescialli decorre al termine degli esami finali (TAR Lazio n. 6316 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’immissione nel ruolo dei marescialli in servizio permanente, ai sensi dell’art. 760, comma 2, del d.lgs. n. 66/2010, decorre dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali, ossia le prove di fine corso che concludono l’intero ciclo formativo. Tale decorrenza non può essere anticipata al giorno successivo al superamento individuale degli esami del secondo anno, atteso che la valutazione dei partecipanti avviene per tutti al termine della sessione conclusiva. La nomina con decorrenza giuridica dalla conclusione degli esami di fine corso legittima l’Amministrazione a subordinare l’immissione in ruolo al superamento di una prova finale, ancorché non espressamente prevista dal bando, in quanto coerente con la distinzione tra graduatorie intermedie e graduatorie di fine corso di cui all’art. 601, comma 2, d.P.R. n. 90/2010.

Il Fatto

I ricorrenti, frequentatori del 20° corso biennale allievi Marescialli della Marina militare, impugnavano il decreto del Ministero della Difesa che attribuiva la decorrenza giuridica e amministrativa della nomina a Capo di 3ª classe al 27 novembre 2019, anziché al 16 luglio 2019, e la consegna giornaliera che prevedeva un esame finalizzato all’immissione in ruolo. Gli allievi, risultati idonei in prima sessione il 15 luglio 2019, assumevano che la nomina avrebbe dovuto decorrere dal giorno successivo al superamento degli esami del secondo anno, sulla base dell’art. 760, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 66/2010 e del bando di concorso.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, incentrati sull’errata applicazione dell’art. 760 del d.lgs. n. 66/2010. La norma prevede che la nomina a maresciallo in servizio permanente avvenga “con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali“, espressione che il Collegio ha interpretato nel senso della conclusione dell’intero ciclo di esami di fine corso e non delle prove del secondo anno sostenute singolarmente.

La lettura dell’“Appendice Marina Militare” al bando di concorso conferma tale ricostruzione, prevedendo l’immissione in ruolo “con decorrenza giuridica dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali” e la prosecuzione del ciclo formativo del terzo anno. In combinato disposto con l’art. 601, comma 2, del d.P.R. n. 90/2010, che distingue le graduatorie intermedie da quelle di fine corso, la decorrenza è stata correttamente ancorata al giorno successivo alla conclusione della prova di esame finale per l’immissione in ruolo di tutti gli allievi, e non al superamento individuale delle prove del secondo anno.

Il Collegio ha escluso che la prassi amministrativa dei precedenti corsi, invocata dai ricorrenti, potesse fondare un esito diverso, in quanto la determinazione gravata trova fondamento normativo nella fonte primaria. Ha inoltre distinto il precedente giurisprudenziale citato (TAR Lazio, Sez. I Bis, n. 2638/2021), vertente sulla diversa questione della graduazione dei nominati in prima e seconda sessione all’esame finale. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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