Il nulla osta Enac tardivo salva la licenza dall’automatismo decadenziale (TAR Lazio n. 4576 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine perentorio di dodici mesi per l’ultimazione dei lavori di installazione di una stazione radio base, previsto dall’art. 87, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003 (oggi art. 44, comma 11, del d.lgs. n. 259/2003), decorre dalla data in cui l’ente competente al rilascio del nulla osta aeronautico si sia espresso definitivamente sulle caratteristiche dell’impianto, allorché le prescrizioni imposte siano idonee a ostacolare oggettivamente la realizzazione dell’opera. Il parere tardivamente reso dall’ENAC non può ritenersi privo di effetti, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, della l. n. 241/1990, qualora contenga prescrizioni che incidono sulla possibilità dell’operatore di avvalersi del titolo autorizzativo. L’operatore che, invece di impugnare il nulla osta, abbia tempestivamente attivato un’interlocuzione con l’ente per ottenere la modifica delle prescrizioni, agendo nella sostanza secondo buona fede, non può vedersi opporre la decadenza del titolo per il decorso del termine, dovendo gli effetti del ritardo dell’amministrazione ricadere su quest’ultima e non sul privato.
Il Fatto
Una società di telecomunicazioni impugnava l’ordinanza con cui il Comune aveva disposto la demolizione di un impianto di telefonia mobile, assumendo la decadenza del titolo autorizzativo per mancata ultimazione delle opere nel termine di dodici mesi dalla sua emissione. L’autorizzazione era stata rilasciata all’esito di una conferenza di servizi, ma l’ENAC aveva successivamente imposto, con proprio nulla osta, una serie di prescrizioni tecniche relative alla sicurezza della navigazione aerea. A seguito della richiesta di rettifica avanzata dall’operatore, l’ente aeronautico si era definitivamente pronunciato solo dopo oltre un anno, e l’operatore aveva comunicato l’avvio dei lavori subito dopo, ricevendo però l’ordinanza di demolizione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente respinto la tesi del Comune, secondo cui il parere tardivamente reso dall’ENAC sarebbe stato privo di effetti ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, della l. n. 241/1990. Il Collegio ha chiarito che il nulla osta aeronautico, lungi dall’essere irrilevante, costituisce un provvedimento lesivo idoneo a ostacolare la realizzazione dell’opera, essendo funzionale a garantire la sicurezza della navigazione aerea. L’operatore che non intenda adeguarsi alle prescrizioni imposte deve richiederne l’accertamento dell’inefficacia in sede giurisdizionale o in autotutela, ovvero, come nel caso di specie, interloquire con l’ente per addivenire a una soluzione condivisa.
La decisione si pone in continuità con il precedente della stessa Sezione, sentenza n. 13647 dell’11 luglio 2025, che ha affermato la sospensione del termine per il completamento dei lavori di una stazione radio base in presenza di un evento che ne impedisca oggettivamente lo svolgimento, quale l’autorizzazione ENAC alle misure da implementare nel progetto. Il principio è stato ritenuto coerente con il dovere di correttezza e buona fede che, ai sensi dell’art. 1, comma 2-bis, della l. n. 241/1990, conforma i rapporti tra privati e pubblica amministrazione.
Dalla ricostruzione fattuale è emerso che il tempo intercorso tra l’autorizzazione comunale e l’inizio dei lavori era stato determinato, nella gran parte, dal procedimento svolto dall’ENAC a seguito della richiesta di rettifica delle prescrizioni. Il Comune era stato costantemente informato di tali passaggi. Il Collegio ha pertanto ritenuto ingiusto e irragionevole far ricadere interamente sul privato gli effetti sfavorevoli del decorso del tempo, considerato che l’operatore si era attivato per contemperare il proprio interesse con quello alla sicurezza della navigazione aerea manifestato dall’ENAC.
In conclusione, il termine per l’ultimazione dei lavori è stato fatto decorrere dalla data in cui l’ENAC si era espressa definitivamente sulle caratteristiche dell’impianto, con conseguente annullamento dell’ordinanza di demolizione per erronea applicazione dell’art. 87, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003.
Nota della Redazione
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