Il diniego delle agevolazioni “Più Impresa 2024” resiste al sindacato sulla discrezionalità tecnica (TAR Lazio n. 14555 del 02.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Laddove la disciplina agevolativa demandi all’ente gestore la verifica della sostenibilità e della concreta realizzabilità del programma d’investimento, il relativo giudizio costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, travisamento dei fatti o errore tecnico macroscopico. Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecnico-discrezionali non può tradursi nella sostituzione di una diversa valutazione di merito a quella compiuta dall’amministrazione competente, essendo limitato alla verifica dell’attendibilità del percorso istruttorio e della non irragionevolezza delle conclusioni raggiunte. Il provvedimento di diniego non necessita di una pregressa contestazione di ogni singolo elemento quando la richiesta di integrazioni documentali e la comunicazione dei motivi ostativi hanno consentito alla richiedente di interloquire efficacemente nel procedimento.

Il Fatto

Una ditta individuale operante nel settore agricolo presentava domanda di accesso alle agevolazioni previste dalla misura “Più Impresa 2024”, finalizzata alla realizzazione di un programma di ampliamento aziendale consistente nella costruzione di un edificio destinato a celle frigorifere e locali direzionali. L’investimento complessivo ammontava a euro 1.500.000,00, con richiesta di contributo a fondo perduto per euro 525.000,00 e finanziamento agevolato per euro 900.000,00. Ismea avviava l’istruttoria richiedendo integrazioni documentali, non accoglieva la proroga chiesta dall’istante e comunicava i motivi ostativi. Dopo le osservazioni della ricorrente, la verifica tecnica dell’ufficio competente si concludeva con esito negativo e la conseguente determinazione di non ammissione alle agevolazioni veniva impugnata.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha respinto il primo motivo di ricorso relativo alla violazione delle garanzie partecipative e dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, rilevando che le criticità istruttorie erano state più volte rappresentate all’istante e che la sequenza procedimentale — richiesta di integrazioni e comunicazione dei motivi ostativi — aveva garantito un’efficace interlocuzione, escludendo una lesione sostanziale del diritto di partecipazione.

Quanto al motivo concernente l’incompletezza funzionale del progetto, il tribunale ha chiarito che la disciplina agevolativa demanda espressamente a Ismea la verifica della sostenibilità e della concreta realizzabilità del programma d’investimento, sicché il controllo non è meramente formale ma attiene all’idoneità dell’iniziativa a conseguire gli obiettivi dichiarati. Il giudizio negativo espresso sull’assenza di adeguata dimostrazione circa la disponibilità delle dotazioni necessarie alle attività di lavorazione e commercializzazione è stato qualificato come espressione di discrezionalità tecnica, non affetto da manifesta illogicità, travisamento dei fatti o errore tecnico macroscopico.

Il collegio ha inoltre disatteso il motivo relativo all’utilizzo del fascicolo aziendale, precisando che esso non è stato assunto come prova esclusiva ma come mero indice istruttorio, concorrente con altre risultanze procedimentali. Infine, in ordine alla sostenibilità economico-finanziaria, la determinazione dei mezzi propri indicata in fase istruttoria aveva carattere estimativo e preliminare, mentre il diniego si fondava sulla preventiva impossibilità di verificare l’ammissibilità e la completezza del programma di investimento, presupposto logicamente antecedente rispetto alla quantificazione delle spese ammissibili e delle agevolazioni concedibili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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