Esecuzione del giudicato sulla Carta elettronica del docente (TAR Emilia-Romagna n. 463 del 07.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario e, in caso di inerzia, ordina gli adempimenti dovuti entro un termine assegnato. Il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) decorre dalla notificazione del titolo esecutivo, validamente effettuata al domicilio digitale dell’Amministrazione. Decorso inutilmente tale termine, sussistono i presupposti del rimedio ex art. 112 e segg. cod. proc. amm. e va nominato il Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 585/2023 in data 27 settembre 2023 del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro. Con quella pronuncia il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuire alla ricorrente, tramite il sistema della Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo nominale di € 1.000,00.

Secondo la ricorrente l’Amministrazione, pur avendo ricevuto regolare notifica della sentenza e nonostante il suo passaggio in giudicato, non ha fornito quanto dovuto. A comprova del passaggio in giudicato è stata esibita certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma in data 22 novembre 2024. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna non si sono costituiti in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, alla luce di quanto addotto e documentato dalla ricorrente e della mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione neppure costituitasi, emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod. proc. amm..

Il giudice amministrativo accerta inoltre che risulta scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. La notificazione della sentenza è avvenuta in data 19 novembre 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it, quale domicilio digitale del Ministero idoneo allo scopo.

Sul punto la Corte richiama un orientamento consolidato, citando TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 24 luglio 2025 n. 2432; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 9 luglio 2025 n. 1209; TAR Umbria 3 aprile 2025 n. 370; TAR Calabria, Reggio Calabria, 24 settembre 2024 n. 586; TAR Sicilia, Palermo, Sez. IV, 12 agosto 2024 n. 2432; TAR Veneto, Sez. IV, 30 gennaio 2024 n. 169.

In accoglimento della domanda, il Tribunale ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti ivi imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale, o dirigente o funzionario delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione curata dalla ricorrente. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è liquidato alcun compenso commissariale. Le spese seguono la soccombenza del Ministero, liquidate in complessivi € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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