Ordine di demolizione in fascia costiera con vincolo di inedificabilità assoluta (C.G.A.R.S. n. 37 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione demolitoria prevista dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 ha carattere reale e non personale: essa non punisce l’autore materiale dell’illecito, ma tende al ripristino della legalità violata e segue il bene nella sua circolazione giuridica. L’ingiunzione va pertanto rivolta al proprietario attuale, unico soggetto munito della disponibilità giuridica e materiale del bene. La posizione del terzo acquirente di buona fede può assumere rilievo riguardo ad altre conseguenze sanzionatorie, non ai fini della demolizione, prevalendo l’interesse pubblico al ripristino di un’area soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta. Il divieto di edificare nella fascia costiera dei 150 metri, posto dall’art. 15, comma 1, lett. a), della L.R. Sicilia n. 78/1976, è direttamente efficace nei confronti dei privati sin dal 1976, indipendentemente dal recepimento negli strumenti urbanistici comunali.
Il Fatto
Il Comune di Licata ha adottato una serie di ordinanze di demolizione nei confronti dei comproprietari di manufatti edilizi realizzati senza titolo nella fascia costiera dei 150 metri dalla battigia, in violazione della L.R. Sicilia n. 78/1976. Le opere erano state edificate dal coniuge, nel frattempo deceduto, della ricorrente e da altri soggetti su terreni acquistati in comproprietà pro indiviso. Le domande di condono edilizio presentate negli anni ’80 erano state respinte nel 2005 per violazione del vincolo di inedificabilità assoluta. Alla proprietaria è stata inoltre irrogata una sanzione pecuniaria per inottemperanza all’ordine di demolizione.
Il TAR Sicilia, Sezione Seconda, ha rigettato il ricorso, qualificando le ordinanze come atti dovuti e negando rilievo all’affidamento. La proprietaria ha proposto appello, riproponendo le censure di primo grado. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per mera riproposizione dei motivi e, nel merito, ha richiamato la sopravvenuta Corte cost. n. 72/2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità. L’art. 101 cod. proc. amm. impone all’appellante di formulare specifiche censure contro i capi della sentenza gravata, ma l’inammissibilità si configura solo in presenza di una pedissequa riproduzione delle argomentazioni di primo grado. Nel caso di specie emerge una critica, pur sintetica, alla ratio decidendi, sufficiente a superare il vaglio.
Sul fulcro della controversia, il C.G.A.R.S. richiama l’orientamento consolidato secondo cui l’art. 2, comma 3, della L.R. Sicilia n. 15/1991 ha natura di interpretazione autentica e, dunque, efficacia retroattiva: le disposizioni dell’art. 15, comma 1, lett. a), d) ed e), della L.R. n. 78/1976 sono direttamente efficaci anche nei confronti dei privati e prevalgono sugli strumenti urbanistici generali e sui regolamenti edilizi. Ogni residuo dubbio è superato dalla Corte cost. n. 72/2025, che ha conferito valore nomofilattico a tale lettura, saldando la norma interpretativa con quella originaria in un precetto unitario sin dal 1976.
Il primo motivo è manifestamente infondato. I terreni erano stati acquistati in comunione pro indiviso, senza alcun atto di divisione: i manufatti risultano pertanto in comproprietà e le ordinanze, indirizzate a tutti i comproprietari e corredate dei riferimenti catastali, sono determinate e legittimamente notificate.
Anche il secondo motivo è infondato. La sanzione demolitoria ha carattere reale: l’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 individua quali destinatari “il proprietario e il responsabile dell’abuso”, in via congiunta e non alternativa, e l’ordine va rivolto al proprietario attuale. La buona fede del terzo può rilevare per l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, non per la demolizione, prevalendo l’interesse pubblico al ripristino di un’area a inedificabilità assoluta posta a tutela del paesaggio.
Il terzo motivo non coglie nel segno: il potere di repressione degli abusi edilizi non è soggetto a termini di prescrizione o decadenza e l’inerzia amministrativa non può sanare una situazione contra legem. Le ordinanze, emesse dopo il diniego definitivo delle istanze di condono, sono atti vincolati e dovuti, non richiedendo motivazione rafforzata sull’interesse attuale, in re ipsa. Il quarto motivo è superato dalla Corte cost. n. 72/2025.
Infine, la sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001 non viola il principio di irretroattività: il suo presupposto non è l’abuso, ma la successiva condotta di inottemperanza, illecito permanente perfezionatosi nel 2018-2019, quando la norma era già in vigore dal 2014. L’appello è respinto e le spese del grado sono compensate.
Nota della Redazione
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