Ottemperanza per la Carta del docente: il TAR accoglie, nomina il commissario ma nega l’astreinte (TAR Sardegna n. 252 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, accertata la rituale notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, deve accogliere la domanda diretta ad ottenere l’esecuzione del giudicato. La nomina del commissario ad acta, sin dalla sentenza, per il caso di persistente inottemperanza, costituisce valida ragione per respingere la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ove ricorrano «altre ragioni ostative» all’accoglimento della stessa.
Il Fatto
Un docente agiva davanti al TAR Sardegna per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Oristano che aveva accertato il suo diritto a percepire il beneficio economico annuo tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero alla relativa erogazione. Nonostante la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, l’Amministrazione era rimasta inerte, ad eccezione del pagamento delle spese di lite. Il ricorrente chiedeva quindi l’esecuzione coattiva della sentenza, la nomina di un commissario ad acta e la condanna del Ministero al pagamento di una somma a titolo di astreinte per ogni ulteriore ritardo.
La Motivazione della Corte
Il TAR, preliminarmente, verificava la completezza dei presupposti processuali, riscontrando l’avvenuta notifica della sentenza al Ministero, il suo passaggio in giudicato e l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Riteneva, quindi, il ricorso fondato, disponendo l’obbligo dell’Amministrazione di dare piena esecuzione al giudicato entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Collegio nominava sin da quel momento un commissario ad acta nell’organo ministeriale competente, con facoltà di delega a dirigenti territoriali, assegnando allo stesso il termine di 90 giorni per provvedere, anche attraverso l’istituto del pagamento in conto sospeso.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento della penalità di mora, il TAR la respingeva. Pur richiamando il principio per cui l’istituto non è astrattamente precluso nei confronti della pubblica amministrazione, il Collegio valorizzava l’autonomo limite delle «altre ragioni ostative» individuato dall’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014. Tali ragioni sono state ravvisate nella complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più soggetti, e nell’eccezionale mole di contenzioso seriale, nonché nella natura del beneficio, considerato non mezzo di sostentamento ma incentivo eventuale e facoltativo.
Il TAR ha infine condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate in misura ridotta, avuto riguardo alla natura seriale del contenzioso ed alla standardizzazione dell’attività difensiva, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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