Ordine di demolizione e giudicato: l’affidamento non scrimina l’opera abusiva (Cons. Stato n. 2115 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione adottato in esecuzione di un giudicato di annullamento dell’autorizzazione non postula il riesame della domanda di autorizzazione, ma la rimozione delle opere abusive realizzate. L’esecuzione del giudicato impone alla pubblica amministrazione di dare attuazione all’accertamento contenuto nella sentenza, non di riaprire il procedimento autorizzatorio. La natura di nuova opera del progettato impianto, accertata con valenza di giudicato, esclude che il diniego di assentibilità possa essere superato mediante il potere straordinario del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 14-quater della legge n. 241 del 1990. La lamentata violazione dell’affidamento non sussiste quando le differenze strutturali del progetto e i plurimi vincoli gravanti sull’area sono conoscibili secondo l’ordinaria diligenza del primario operatore economico professionale. La pendenza di un ricorso avverso una decisione di ottemperanza non introduce una pregiudizialità idonea a giustificare la sospensione del giudizio.

Il Fatto

La società appellante aveva chiesto nel 2008 l’autorizzazione per l’adeguamento funzionale e tecnologico di una seggiovia biposto, prevedendone la sostituzione con un impianto esaposto su diverso tracciato. La Regione aveva escluso l’assoggettabilità a VIA, ma il diniego comunale veniva annullato dal TAR con sentenza n. 801 del 2013. La conferenza di servizi registrava il dissenso dell’amministrazione preposta alla tutela del patrimonio culturale; la questione era rimessa al Consiglio dei Ministri che approvava l’intervento. Quell’autorizzazione veniva poi annullata per difetto di istruttoria e di motivazione con sentenza del TAR n. 1411 del 2016, confermata dal Consiglio di Stato con la n. 4062 del 2017.

Il Comune ingiungeva la demolizione delle opere già realizzate con ordinanza n. 50 del 2018. La Prefettura avviava il procedimento di demolizione; la società proponeva ricorso straordinario, trasposto davanti al TAR. Riuniti i ricorsi, il TAR li respingeva in parte e in parte li dichiarava inammissibili con la sentenza n. 2002 del 2023. Contro tale decisione la società propone appello, dolendosi tra l’altro della mancata sospensione in attesa della definizione dei ricorsi per ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello, premessa l’infondatezza delle eccezioni incrociate e delle censure formali. Sul piano sostanziale osserva che le sentenze poste a base dell’ordine di demolizione hanno accertato l’erroneità dell’istruttoria e della motivazione non su un piano formale, ma perché il progetto prevedeva una nuova opera e non un semplice adeguamento, in un’area sottoposta a plurimi vincoli ambientali.

La natura di nuova opera emerge dalle differenze progettuali tra i due impianti — per capacità ricettiva e dimensioni — e dalla diversa collocazione territoriale, trattandosi di tracciati distinti per lunghezza e area. Il Collegio valorizza sul punto la stessa memoria della società, che assume a parametro del danno lamentato la dismissione del vecchio impianto e la realizzazione delle nuove opere interrate in area diversa.

Da ciò discende che l’esecuzione di quelle sentenze postulava non il riesame della domanda, ma la demolizione delle opere di realizzazione del nuovo e non consentito impianto. La conoscenza delle differenze strutturali e dei vincoli, o la loro conoscibilità secondo l’ordinaria competenza e diligenza del primario operatore economico professionale, impedisce di configurare la lamentata violazione dell’affidamento.

Quanto alla richiesta di sospensione in attesa della decisione delle SS.UU. sulla sentenza di ottemperanza, il Collegio la respinge: la pendenza di quel ricorso non incide in termini di pregiudizialità sul giudizio in esame, indipendentemente dall’atipicità di un’ottemperanza su decisione sfavorevole. La questione controversa risulta risolta con valenza di giudicato dalla decisione n. 4062 del 2017, che ha chiarito la natura di nuova opera dell’impianto, la modifica sostanziale della seggiovia esistente, l’allungamento del tracciato e lo sconfinamento in area SIC. Gli atti impugnati sono dunque coerente applicazione di quella decisione.

Il Collegio rileva infine che avverso la decisione n. 4062 del 2017 sono stati proposti due ricorsi per cassazione, entrambi dichiarati inammissibili, e che non sussistono i presupposti per rimettere nuovamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la questione di assentibilità mediante lo strumento della conferenza di servizi. L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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