Ottemperanza al giudicato Pinto: inammissibile senza asseverazione e dichiarazione ex art. 5 (TAR Puglia n. 1330 del 03.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al decreto di equa riparazione il ricorso è inammissibile se il titolo esecutivo è depositato in copia semplice, non asseverata ai sensi dell’art. 136, co. 2 ter, cod. proc. amm., poiché l’art. 114, co. 2, cod. proc. amm. impone il deposito in copia autentica. È parimenti inammissibile, per difetto di una condizione di proponibilità, il ricorso proposto senza la dichiarazione ex art. 5 sexies, co. 1, l. n. 89/2001 né la prova del suo invio: il comma 7 della stessa norma vieta l’ottemperanza prima del decorso del termine di sei mesi dagli adempimenti integrali. Il deposito della sola ricevuta di consegna PEC non assolve l’onere, non essendo verificabile né l’invio né la regolarità della dichiarazione.

Il Fatto

Il ricorrente, procuratore antistatario nel giudizio di equa riparazione, agiva ex art. 112 e ss. cod. proc. amm. per l’ottemperanza al decreto della Corte d’Appello di Lecce che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di una somma in favore dell’assistita e delle spese in suo favore, liquidate in compensi e spese oltre accessori.

Il Ministero si costituiva chiedendo il rigetto. Alla camera di consiglio del 6 novembre 2024 il Collegio segnalava alle parti, ai sensi dell’art. 73, co. 3, cod. proc. amm., due profili di possibile inammissibilità: la mancata asseverazione della copia informatica del titolo e il mancato deposito della dichiarazione ex art. 5 sexies l. n. 89/2001. La causa era rinviata alla camera di consiglio del 20 novembre 2024.

La Motivazione della Corte

All’esito della trattazione il Collegio rileva che i profili segnalati non sono stati emendati. Il ricorso è quindi inammissibile sotto entrambi i profili.

Quanto al titolo, l’art. 114, co. 2, cod. proc. amm. richiede il deposito in copia autentica del provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza, con eventuale prova del passaggio in giudicato. L’art. 136, co. 2 ter, cod. proc. amm. prescrive che il difensore che depositi telematicamente la copia informatica di un provvedimento ne attesti la conformità mediante l’asseverazione di cui all’art. 22, co. 2, d.lgs. n. 82/2005, e che solo la copia munita di tale attestazione equivale all’originale o alla copia conforme.

In atti risulta depositata unicamente una copia informatica del decreto, ottenuta per scansione di un documento cartaceo e priva di asseverazione. Il titolo è dunque prodotto in copia semplice e non autentica, con violazione dell’art. 114, co. 2, cod. proc. amm.

Il secondo profilo attiene alla dichiarazione ex art. 5 sexies, co. 1, l. n. 89/2001, con cui il creditore attesta, ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare residuo e la modalità di riscossione prescelta. I commi 4 e 5 subordinano l’emissione dell’ordine di pagamento e la decorrenza del termine di sei mesi all’integrale assolvimento degli obblighi; il comma 7 vieta l’esecuzione forzata, il precetto e il ricorso per ottemperanza prima di tale termine.

Nel caso concreto manca la dichiarazione: il ricorrente ha depositato solo la ricevuta di consegna di un messaggio PEC, senza la dichiarazione asseritamente allegata, così che non è verificabile né l’invio né la completezza e riferibilità al decreto. Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. IV, n. 1890 del 5 marzo 2021, che qualifica tali adempimenti come condizione dell’azione. Il ricorso è pertanto inammissibile ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. b), cod. proc. amm., con compensazione delle spese in ragione del rilievo officioso delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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