Il giudicato civile sull’invalidità della convenzione preclude il riesame nel giudizio amministrativo (TAR Emilia-Romagna n. 1343 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di convenzioni urbanistiche, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, cod. proc. amm., la controversia avente ad oggetto l’esecuzione coattiva di una convenzione, atteso che vengono in rilievo posizioni di diritto soggettivo. L’accertamento compiuto con sentenza passata in giudicato, anche implicitamente sulla giurisdizione, in ordine alla validità ed efficacia di un atto, costituendo premessa logica indispensabile della statuizione, preclude il riesame della medesima questione in un successivo giudizio tra le stesse parti, ancorché avente finalità diverse. L’onere della prova grava, pertanto, su colui che agisce, non potendosi invocare l’esercizio officioso dei poteri istruttori di cui all’art. 63 cod. proc. amm. in assenza di asimmetria informativa.
Il Fatto
La società ricorrente agiva nei confronti del Comune per ottenere la declaratoria di inadempimento delle obbligazioni scaturenti da una Convenzione stipulata in data 30.11.2020, nonché la condanna dell’Ente a prestare il consenso necessario alla costituzione, anche formale, di un diritto di superficie trentennale e di una servitù di ingombro e di passo su determinati mappali, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., oltre al risarcimento dei danni.
Il Comune si costituiva eccependo che la Convenzione non si era mai perfezionata per difetto di forma scritta, come già accertato dal Tribunale di Milano con sentenza del 29.01.2025, passata in giudicato. La società ricorrente controdeduceva che la Convenzione rientrerebbe nell’ambito dell’art. 11 della legge n. 241/1990, con conseguente giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle relative vicende.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente affermato la propria giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, cod. proc. amm., richiamando la natura di posizioni di diritto soggettivo delle situazioni dedotte. Ha quindi osservato che la decisione sulla domanda di esecuzione coattiva presuppone la risoluzione della questione della validità ed efficacia della Convenzione del 30.11.2020.
Quanto alla prova della sottoscrizione, il Collegio ha rilevato che parte ricorrente non aveva depositato la busta crittografata CAdES contenente il documento firmato digitalmente, bensì il file “sbustato”, privo di firma digitale. La verifica della firma, effettuata quasi tredici mesi dopo l’apposizione, non era in grado di collegare in modo definitivo la firma alla specifica busta. Non vertendosi in una situazione di asimmetria informativa, ma operando il principio della vicinanza della prova, l’onere probatorio a carico della società era pieno, senza che ricorressero i presupposti per l’esercizio dei poteri istruttori officiosi.
Il Tribunale ha poi richiamato la sentenza del Tribunale di Milano, passata in giudicato, che aveva escluso la validità della Convenzione per difetto della forma scritta ad substantiam. Ha precisato che è irrilevante l’eventuale difetto di giurisdizione del giudice ordinario, essendosi formato il giudicato anche sulla giurisdizione implicitamente trattenuta. L’autorità del giudicato, infatti, si estende alle ragioni che costituiscono il presupposto logico-giuridico della decisione, precludendo il riesame della medesima questione in un successivo giudizio tra le stesse parti.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese di lite, stante la complessità della vertenza e la sopravvenienza della sentenza del giudice ordinario rispetto all’instaurazione del giudizio.
Nota della Redazione
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