Parere soprintendenza in PAUR non impugnabile autonomamente (TAR Sicilia n. 1922 del 30.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, disciplinato dall’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006, il parere favorevole reso dalla Soprintendenza in materia paesaggistica costituisce atto endoprocedimentale, privo di autonoma efficacia lesiva, destinato a confluire nella determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi. Tale determinazione integra il provvedimento autorizzatorio unico e rappresenta l’unico atto idoneo a incidere in via definitiva sugli interessi coinvolti. Ne consegue che il parere è impugnabile solo unitamente all’atto conclusivo e che il ricorso proposto avverso il solo parere, in assenza di una specifica e autonoma lesività, è inammissibile per carenza di interesse, pur sussistendo la legittimazione processuale dell’ente locale.

Il Fatto

La società proponente presentava istanza di valutazione di impatto ambientale per la realizzazione di un impianto eolico insistente sui territori di quattro comuni, nel quadro del procedimento di PAUR. Nel corso dell’istruttoria la Soprintendenza esprimeva due pareri negativi e la Commissione Tecnica Specialistica segnalava criticità, richiedendo integrazioni.

A fronte delle contestazioni, la società modificava la configurazione dell’impianto: eliminava alcuni aerogeneratori, ne spostava altri, sostituiva le turbine con generatori di maggiore potenza e collocava un aerogeneratore in posizione più prossima al centro abitato. La Soprintendenza rendeva quindi il parere favorevole del 4 settembre 2024, pure con prescrizioni. Il Comune ricorrente impugnava quel parere davanti al TAR, deducendo difetto di istruttoria, violazione della normativa ambientale, omesso aggiornamento della documentazione paesaggistica e vizi della partecipazione procedimentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina preliminarmente l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controinteressata, distinguendo il profilo della legittimazione da quello dell’interesse a ricorrere. Quanto al primo, riconosce al Comune la legittimazione ad agire, quale ente esponenziale della comunità stanziata sul proprio territorio e portatore degli interessi pubblici a esso inerenti. Richiama in proposito una pronuncia del TAR Lazio secondo cui l’ente locale è legittimato a impugnare gli atti che autorizzano sul territorio attività incidenti sull’assetto urbanistico, ambientale e paesaggistico, precisando che la partecipazione alla conferenza di servizi e la mancata manifestazione di un dissenso qualificato non fanno venir meno la legittimazione, poiché gli artt. 14-ter e 14-quater della legge n. 241 del 1990 non derogano ai principi generali.

Diversa è la conclusione sull’interesse. L’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006, nel testo modificato dal d.l. n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021, configura un procedimento unitario in cui la VIA e tutti i titoli abilitativi confluiscono in una conferenza di servizi: la determinazione motivata di conclusione costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli rilasciati. Il legislatore ha quindi concentrato nella determinazione conclusiva la volontà provvedimentale dell’amministrazione procedente.

Da ciò deriva che i pareri e gli atti di assenso delle amministrazioni partecipanti, comprese quelle preposte a interessi sensibili, sono ordinariamente apporti istruttori privi di autonoma efficacia lesiva. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa, che qualifica come endoprocedimentale il parere reso in conferenza, impugnabile solo insieme all’atto conclusivo, e analogamente il verbale di chiusura dei lavori. Richiama altresì la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui neppure il dissenso di un’amministrazione convocata in conferenza decisoria è autonomamente impugnabile, esprimendo un giudizio in vista del confronto dialettico e non una volontà provvedimentale.

Il parere favorevole della Soprintendenza, osserva il Collegio, è uno degli apporti istruttori del procedimento di PAUR e non esaurisce il procedimento: è destinato a confluire nella successiva determinazione conclusiva e non produce di per sé alcun effetto immediatamente lesivo. Non rileva che provenga da un’amministrazione preposta alla tutela del paesaggio, poiché il legislatore ha comunque concentrato la decisione finale nella determinazione conclusiva. In assenza del provvedimento conclusivo ovvero della dimostrazione di una specifica e autonoma lesività del parere, manca un interesse attuale e concreto all’annullamento. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con integrale compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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