Ordine di demolizione che riassegna i termini è atto confermativo non impugnabile (TAR Marche n. 116 del 31.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione che si limiti a riassegnare il termine per l’esecuzione di una precedente ingiunzione, senza alcuna rinnovata attività istruttoria sull’opera abusiva, sui destinatari o sull’area da acquisire, costituisce atto meramente confermativo e non è autonomamente impugnabile. L’unico effetto innovativo, costituito dal nuovo termine, può essere contestato solo per vizi propri, come l’incongruità del termine assegnato. L’avvertimento circa la facoltà di ricorso, imposto dall’art. 3, comma 4, legge n. 241/1990, è obbligatorio e non amplia l’oggetto del sindacato. Il giudicato formatosi sul provvedimento presupposto, non appellato, preclude la riproposizione delle medesime censure per il principio del ne bis in idem.
Il Fatto
Nell’ambito dell’attuazione di un piano particolareggiato, nel 2007 viene realizzato abusivamente un muro di contenimento di rilevanti dimensioni lungo il confine tra due lotti e l’area destinata a viabilità e parcheggi pubblici. Accertato l’abuso, il Comune adotta una prima ordinanza di demolizione, impugnata da uno dei responsabili e confermata in primo e secondo grado.
Dopo il diniego di sanatoria, l’amministrazione emette una seconda ordinanza, impugnata con più ricorsi riuniti e decisi con sentenza parzialmente di accoglimento, non appellata e divenuta definitiva. Il Comune adotta quindi una terza ingiunzione, rivolta ai medesimi destinatari, che riassegna il termine di novanta giorni per la demolizione spontanea. Il ricorrente, destinatario dell’atto anche in qualità di proprietario di parte delle aree, ne chiede l’annullamento parziale perché non si ritiene responsabile dell’abuso e contesta l’acquisizione del proprio terreno; chiede inoltre al Tribunale di sollecitare il Comune alla revisione d’ufficio del piano.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’amministrazione. La terza ordinanza non dispone nulla di innovativo rispetto alla precedente del 2016: sull’individuazione delle opere da demolire, sui soggetti destinatari e sui criteri di delimitazione dell’area da acquisire non vi è stata alcuna nuova istruttoria, ma un semplice rinvio all’atto precedente.
L’unico elemento nuovo è la riassegnazione del termine, rispetto al quale il ricorrente non formula censure. L’avvertimento che, in difetto, l’amministrazione provvederà ai sensi dell’art. 31, commi 3, 4 e 5, d.P.R. n. 380/2001 è espressione generica, che rinvia a norme di legge e annuncia l’eventuale esercizio di poteri non ancora esercitati: non introduce alcun elemento innovativo.
Quanto alla seconda ordinanza, essa era stata impugnata dallo stesso ricorrente con censure sostanzialmente analoghe, e il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile con sentenza passata in giudicato. L’ammissibilità dell’odierno gravame si porrebbe quindi in contrasto con il principio del ne bis in idem.
L’avviso della possibilità di proporre ricorso è obbligatorio ex art. 3, comma 4, legge n. 241/1990 e va inteso entro i limiti dei vizi propri dell’atto, ad esempio l’assegnazione di un termine del tutto incongruo, unico effetto innovativo rispetto alla regolazione degli interessi ormai coperta da giudicato.
È parimenti inammissibile la domanda di sollecitazione della revisione d’ufficio del piano particolareggiato: essa non rientra in alcuna delle azioni previste dal codice del processo amministrativo e riguarda poteri non ancora esercitati, per i quali opera il divieto di cui all’art. 34, comma 2, c.p.a. Il Tribunale dichiara quindi inammissibile il ricorso, con compensazione delle spese per ragioni equitative.
Nota della Redazione
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