Nulla osta del parco regionale assorbe la tutela paesaggistica nel titolo in (TAR Sicilia n. 1169 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del rilascio della concessione edilizia in sanatoria per immobili ricadenti nelle aree dei parchi e delle riserve della Regione Siciliana, il nulla osta del Presidente dell’Ente parco sostituisce ogni altro nulla osta relativo alla tutela paesaggistica demandato alla Soprintendenza. Esso costituisce atto valutativo omnicomprensivo, volto ad assolvere anche alla funzione di tutela dell’interesse paesaggistico propria dell’autorizzazione paesaggistica di cui agli artt. 145, 146 e 167 del codice dei beni culturali. Ne deriva che la Soprintendenza non può negare il nulla osta sul rilascio della s.c.i.a. assumendo l’inefficacia del titolo in sanatoria per la mancata acquisizione del proprio parere, quando quel parere è stato sostituito dal nulla osta dell’Ente parco. Il diniego che intervenga su tale presupposto è illegittimo, non essendo stata attivata l’autotutela rispetto alle precedenti valutazioni espresse.
Il Fatto
Il Comune rilascia nel marzo 2017 un permesso di costruire in sanatoria per opere realizzate su un immobile ricadente in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e all’interno di un’area protetta regionale. Il titolo viene adottato previo parere favorevole del Presidente dell’Ente di gestione del parco.
In seguito alla presentazione di una s.c.i.a. per il rifacimento della copertura con modifica di sagoma e dei prospetti, la Soprintendenza nega nel settembre 2023 il nulla osta paesaggistico. L’Amministrazione ritiene illegittime le opere ed inefficaci gli atti autorizzatori, per essere state edificate in assenza del nulla osta paesaggistico e per non rientrare tra gli interventi sanabili. La ricorrente impugna il diniego davanti al TAR Sicilia, deducendo la violazione del d.lgs. n. 42/2004, l’incompetenza della Soprintendenza e il difetto di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso fondato. Il punto di partenza è la ricostruzione del quadro regionale: in base al combinato disposto degli artt. 24 della l.r. n. 37/1985 e 24 della l.r. n. 14/1988, nelle aree rientranti nei parchi e nelle riserve della Regione Siciliana il nulla osta del Presidente dell’Ente parco sostituisce ogni altro nulla osta in materia paesaggistica.
Il giudice amministrativo qualifica quel nulla osta come atto valutativo omnicomprensivo, capace di assolvere anche alla funzione di tutela dell’interesse paesaggistico propria dell’autorizzazione paesaggistica. Sul punto il Collegio richiama il proprio orientamento, da ultimo T.A.R. Catania, sez. I, 17 febbraio 2025, n. 621.
La difesa erariale fondava il diniego sulla soppressione dei comitati tecnico-scientifici operata dalla l.r. n. 26/2012. Il TAR supera l’eccezione richiamando la stessa nota della Soprintendenza prot. n. 19315/2 del 15 dicembre 2023, con cui l’Amministrazione ha riconosciuto che fino al 2019, e non al 2012, possono considerarsi regolari le licenze edilizie prive di autorizzazione paesaggistica, perché il nulla osta dell’Ente parco aveva anche il valore di autorizzazione paesaggistica.
Il titolo in sanatoria è stato adottato il 14 marzo 2017, dunque in data anteriore al 2019. Il Collegio ne trae la validità del permesso: l’Ente parco ha espresso parere positivo sulla compatibilità ambientale e naturalistica dell’intervento, mentre il Comune si è pronunciato sulla condonabilità delle opere. La Soprintendenza, pertanto, non avrebbe potuto rivalutare quel profilo senza esercitare l’autotutela sulle precedenti valutazioni.
Da ciò deriva l’illegittimità del diniego impugnato, con assorbimento degli ulteriori motivi concernenti la comunicazione dei motivi ostativi e l’incompetenza. Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente.
Nota della Redazione
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