Occupazione sine titulo: restituzione immotivata illegittima e risarcimento del danno (TAR Puglia n. 116 del 31.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La scelta tra restituzione dei beni occupati sine titulo e acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 è espressione di ampia discrezionalità amministrativa, ma deve essere preceduta da un’adeguata ponderazione degli interessi pubblici e privati in concreto coinvolti. Il provvedimento che disponga la restituzione senza esplicitare le ragioni della scelta, rapportate alla fattispecie, è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione, perché la discrezionalità si traduce in arbitrio e il sindacato giurisdizionale resta impedito. L’annullamento impone all’Amministrazione il riesame dell’istanza e il riesercizio del potere, con condanna a rideterminarsi. Il danno da occupazione illecita va risarcito per l’intero periodo di occupazione contra ius, con il parametro dell’art. 42-bis, comma 3, indipendentemente dall’opzione per la restituzione o per l’acquisizione, trattandosi di illecito permanente ex art. 2043 cod. civ.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di un’estesa area di fosse granarie nel centro abitato, lamentano l’occupazione d’urgenza dei terreni risalente al 1998 nell’ambito di un progetto di sistemazione dell’area, mai conclusosi con l’emissione del decreto di esproprio. Dopo aver diffidato il Comune a rimediare alla situazione, senza riscontro, hanno agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha adottato il provvedimento di restituzione prot. n. 03/18 del 18.10.2018, subordinando la riconsegna al rimborso delle spese e al pagamento dell’indennità per miglioramenti ex art. 1150 cod. civ.

I ricorrenti hanno quindi impugnato il provvedimento restitutorio, chiedendo in via principale l’adozione dell’acquisizione sanante e in subordine il ripristino, oltre al risarcimento dei danni da occupazione illecita. Il Comune ha eccepito la tardività del gravame e l’inammissibilità della domanda di annullamento, spiegando domanda riconvenzionale per spese e miglioramenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. Il rito abbreviato dell’art. 119 cod. proc. amm. non si applica, perché le domande non riguardano direttamente gli atti della procedura ablatoria ma la tutela della proprietà in presenza di occupazione sine titulo e l’acquisizione sanante, secondo l’orientamento di Cons. Stato, Sez. IV, n. 5872 del 2022. L’interesse ad agire sussiste, avendo i ricorrenti chiesto la restituzione solo previo ripristino.

Nel merito, la censura di difetto di istruttoria e motivazione è fondata. La scelta tra restituzione e acquisizione è connotata da ampia discrezionalità, come confermato da TAR Lazio, Roma, sez. III, n. 6249 del 2020 e da TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 97 del 2023. Tuttavia l’opzione deve fondarsi su un’adeguata ponderazione degli interessi complessi: l’esplicitazione delle ragioni è presupposto imprescindibile del controllo giurisdizionale, altrimenti la discrezionalità degenera in arbitrio.

Il provvedimento impugnato è lacunoso: non valuta gli interessi contrapposti, non considera le somme investite per trasformare il sito in area di fruizione pubblica e non riconosce alcun ristoro per l’occupazione. L’area, attrezzata e destinata a viabilità pedonale, è sottratta all’utilizzazione produttiva dei privati. Da qui l’annullamento del provvedimento restitutorio.

L’annullamento impone il riesame funditus dell’istanza: ai sensi dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. la domanda ex art. 42-bis è accolta nei limiti della condanna a rideterminarsi, entro 90 giorni, optando motivatamente per l’acquisizione o la restituzione. La domanda di riduzione in pristino è improcedibile.

È accolta la domanda risarcitoria: il danno da occupazione illecita va liquidato per l’intero periodo, anche in caso di restituzione, con il parametro dell’art. 42-bis, comma 3, e interessi legali. La pretesa non è prescritta, configurando l’illecito permanente ex art. 2043 cod. civ. (Cons. Stato, Sez. IV, n. 3767 del 2022). Respinta la riconvenzionale, inapplicabile l’art. 1150 cod. civ.. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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