Giuramento decisorio e prescrizione presuntiva: capitoli identici all’eccezione (Cass. civ. Sez. II n. 5845 del 05.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’eccezione di prescrizione presuntiva è fondata sulla presunzione di adempimento dell’obbligazione e presuppone il riconoscimento del credito nella stessa misura domandata dal creditore. Per superarla, il creditore opposto può deferire al debitore il giuramento decisorio, che deve però essere formulato in modo chiaro e specifico e deve avere ad oggetto una circostanza di contenuto identico a quella affermata o negata con le prime difese utili. È pertanto inammissibile il giuramento che introduca quantificazioni o documenti diversi da quelli posti a fondamento della domanda. In tal caso la valutazione del giudice si esaurisce nella verifica dell’an iuratum sit, senza ulteriori accertamenti.

Il Fatto

Un avvocato agisce nei confronti del proprio cliente per ottenere il pagamento dei compensi professionali maturati nello svolgimento del mandato difensivo. Il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 150/2011, rigetta la domanda accogliendo l’eccezione di prescrizione presuntiva proposta dal convenuto, che si era limitato ad affermare di aver pagato tutto il dovuto.

Il professionista aveva reagito deferendo al cliente giuramento decisorio su quattro circostanze relative all’avvenuto pagamento, richiamando la notula depositata con il ricorso introduttivo e indicando un credito di importo diverso da quello originariamente preteso. Il Tribunale dichiara il giuramento inammissibile, perché i capitoli avevano ad oggetto fatti nuovi rispetto alla domanda. Avverso tale ordinanza il professionista propone ricorso per cassazione, articolando un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è affidato alla violazione dell’art. 2736 cod. civ. e degli artt. 112, 115, 116 e 233 cod. proc. civ., per avere il Tribunale ritenuto inammissibile il giuramento pur essendo ammissibile la produzione di nuova documentazione nel procedimento sommario. Il ricorrente denuncia altresì l’omessa considerazione di una circostanza ritenuta determinante, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.

La Suprema Corte dichiara il motivo inammissibile perché del tutto inconferente rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato. Il Tribunale non aveva affatto fondato la propria decisione sull’inammissibilità di nuove produzioni documentali nel rito sommario; aveva invece rilevato che l’avvocato, nel ricorso, non aveva allegato il compenso pattuito con il cliente, quantificando la pretesa in euro 5.100, mentre nei capitoli del giuramento aveva introdotto somme diverse, riferite a una notula.

Il passaggio centrale dell’ordinanza concerne il rapporto tra prescrizione presuntiva e giuramento. Il Collegio ribadisce che la presunzione di adempimento implica il riconoscimento del credito nella stessa misura richiesta dal creditore. Gli unici mezzi idonei a superarla sono, per il creditore opposto, il deferimento del giuramento decisorio e, per il debitore opponente, l’ammissione di non avere estinto l’obbligazione, come affermato in precedenti richiamati (Cass. Sez. 3 n. 11195 del 2007; Cass. Sez. 2 n. 27471 del 2019).

Ne deriva che il giuramento deve essere formulato in modo chiaro e specifico, ai sensi dell’art. 233, comma secondo, cod. proc. civ., e deve includere la tesi difensiva del debitore sull’avvenuta estinzione del debito, così che il giudice possa limitarsi a verificare l’an iuratum sit. Nel caso concreto, l’opponente si sarebbe trovato a confermare o negare una circostanza non coincidente con quella affermata con l’eccezione. Quanto al vizio motivazionale, nessun fatto decisivo omesso risulta evidenziato.

Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e distrazione in favore del difensore antistatario. La Corte dà inoltre atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2736 c.c.

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