Requisiti tecnico-organizzativi dei depositi commerciali di carburanti e discrezionalità tecnica dell’Agenzia (TAR Lombardia n. 179 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 25, comma 6-ter, del D.Lgs. n. 504/1995 non si limita a rinviare alla fonte secondaria, ma fissa i cardini e i confini dell’intervento disciplinatorio rimesso al Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sicché la relativa delega non viola la riserva relativa di legge di cui all’art. 23 Cost. né il principio di separazione dei poteri. La Determinazione direttoriale prot. n. 426358/RU del 15 novembre 2021, adottata in esecuzione di tale norma, non ha natura regolamentare, ma è atto amministrativo generale espressione di discrezionalità tecnica, volto a tradurre in prescrizioni operative i requisiti tecnico-organizzativi minimi dei depositi commerciali di carburanti. Il rilascio del nulla osta al trasferimento di gestione presuppone una valutazione complessiva e prognosticamente indiziaria dell’affidabilità economica del subentrante, sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento.

Il Fatto

Una società impugna davanti al TAR Lombardia il provvedimento con cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha negato il nulla osta previsto dall’art. 1, comma 1077, della legge n. 178/2020, necessario per il trasferimento di gestione di un deposito commerciale di oli minerali destinato alla movimentazione di gasolio e benzina per carburazione.

Il diniego si fonda sull’insussistenza dei requisiti tecnico-organizzativi minimi previsti dalla Determinazione direttoriale prot. n. 426358/RU del 15 novembre 2021: mancanza di una sede legale operante, carenza di titolo formale di disponibilità del deposito, assenza di personale qualificato ed esperienza triennale, debolezza economico-patrimoniale, difetto di motivazioni economiche e di sistema di selezione dei fornitori. La ricorrente deduce l’illegittimità costituzionale e comunitaria della base normativa e l’eccesso di potere dell’Amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge preliminarmente l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’Agenzia, in quanto proposta con la sola memoria conclusiva e dunque oltre il termine perentorio fissato dall’art. 47, comma 2, cod. proc. amm., decorrente dalla scadenza del termine di costituzione.

Nel merito, i primi due motivi non meritano condivisione. In forza della riserva relativa di legge in materia tributaria, la fonte primaria può essere integrata da provvedimenti amministrativi necessitati dai profili altamente tecnici del settore. L’art. 25, comma 6-ter, del T.U. Accise fissa autonomamente i cardini della disciplina, limitando l’intervento del Direttore a tre ristretti campi: capacità dei serbatoi, servizi strumentali all’impianto e conto economico previsionale. La ratio è impedire l’ingresso di soggetti di dubbia affidabilità fiscale nella filiera dei carburanti.

La Determinazione direttoriale impugnata costituisce quindi atto amministrativo generale, non norma regolamentare, e si limita a tradurre elementi istruttori già in uso in prescrizioni operative. La potestà esercitata trova ulteriore fondamento nell’art. 67, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1995, fonte sulla produzione che abilita l’Agenzia a impartire disposizioni specifiche di attuazione. Infondato è il richiamo alla Raccomandazione della Commissione del 29 novembre 2000, estranea all’ambito dei depositi commerciali, poiché il diritto unionale riserva agli Stati la definizione delle misure di contrasto alle frodi.

Anche il terzo motivo è infondato. La Circolare n. 38 del 15 novembre 2021 anticipa, per economicità dell’azione amministrativa, la verifica dei requisiti tecnico-organizzativi nell’ambito della valutazione di affidabilità economica. All’Amministrazione va riconosciuto un margine di discrezionalità nel giudizio indiziario, non potendosi fondare la verifica su soli elementi tipizzati.

Nel caso concreto il diniego risponde a incongruenze specifiche e non smentite: la sede legale in via di attivazione, l’assenza di titolo formale di disponibilità del deposito e di personale qualificato, l’inidoneità patrimoniale risultante dai bilanci esaminati e il difetto di motivazioni economiche. La carenza di mezzi patrimoniali adeguati legittima il provvedimento negativo, attuando l’utilità sociale di cui all’art. 41, comma 2, Cost. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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