Cancellazione della causa dal ruolo per sopravvenuto accordo transattivo tra le parti (TAR Lombardia n. 3281 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pendenza di trattative tra le parti, finalizzate alla definizione consensuale della controversia mediante l’individuazione di un sito alternativo per l’installazione di un impianto di telecomunicazioni, integra un giustificato motivo di rinvio dell’udienza di merito. Tuttavia, quando le parti richiedono congiuntamente un termine particolarmente lungo per la definizione dell’accordo e la stessa ricorrente ipotizza la cancellazione della causa dal ruolo, il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 71, comma 1, c.p.a., può disporre d’ufficio la cancellazione della causa dal ruolo, rimettendo le parti alla riassunzione del giudizio, con spese rimesse al definitivo.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore di telecomunicazioni, aveva impugnato il diniego del Comune di Albizzate all’istanza di autorizzazione per l’installazione di una stazione radio base su un terreno in accesso da Via Mameli. L’amministrazione aveva motivato il diniego con l’asserita non conformità del progetto alle previsioni del Piano Paesaggistico Regionale, pur essendo pacifico che l’area non fosse interessata da alcun vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004.
Il Tribunale, con ordinanza cautelare, aveva accolto la domanda di sospensione ai fini del riesame dell’affare, rilevando profili di fondatezza del ricorso quanto alla mancata comunicazione dei motivi ostativi. Successivamente alla proposizione di motivi aggiunti avverso gli atti del procedimento di riesame, la causa era stata fissata per l’udienza pubblica di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto dell’istanza di rinvio congiuntamente depositata dalle parti in data 14 maggio 2026, fondata sulla necessità di un termine di almeno cinque mesi per l’acquisizione di un sito alternativo dal patrimonio disponibile del Comune, la concessione dello stesso in locazione alla ricorrente e il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto nella nuova localizzazione.
Il Tribunale ha tuttavia rilevato che la stessa ricorrente, con memoria del 18 maggio 2026, aveva ipotizzato in subordine la cancellazione della causa dal ruolo. Tale circostanza, unitamente alla previsione di un termine particolarmente esteso per la definizione dell’accordo transattivo, ha indotto il Collegio a non concedere l’ennesimo rinvio ma a disporre direttamente la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell’art. 71, comma 1, c.p.a..
La pronuncia assume pertanto valenza esclusivamente processuale: il giudice non entra nel merito delle censure dedotte dalla ricorrente — concernenti la violazione degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241/1990, degli artt. 43 e ss. del D. Lgs. n. 259/2003 e degli artt. 4, 8 e 14 della legge n. 36/2001 — ma rimette le parti alla riassunzione del giudizio qualora l’accordo non venga perfezionato.
La scelta di disporre la cancellazione dal ruolo, piuttosto che un ulteriore rinvio, risponde all’esigenza di evitare la protrazione di una pendenza processuale priva di concreto interesse attuale, attesa la manifestata volontà delle parti di addivenire a una definizione consensuale della lite mediante l’individuazione di un sito alternativo.
Le spese di lite sono state rimesse al definitivo, con conseguente integrale caducazione dell’onere di regolazione delle spese delle fasi cautelari e istruttorie già svolte.
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Nota della Redazione
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