Silenzio sull’istanza di accesso documentale e civico: obbligo di provvedere (TAR Toscana n. 68 del 14.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
È ammissibile l’istanza di accesso che cumuli, in un unico atto, la disciplina dell’accesso documentale di cui agli artt. 22-24 della l. 7 agosto 1990, n. 241 e quella dell’accesso civico di cui all’art. 5 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. L’interesse legittimante all’accesso documentale può consistere anche nell’intendimento di presentare istanze di tutela in sede amministrativa, senza necessità di una motivazione ulteriore ove l’Amministrazione non abbia individuato alcun interesse ostativo. Formatosi il silenzio, l’Amministrazione è tenuta a provvedere e il giudice amministrativo ne accerta l’illegittimità e la condanna a consentire l’accesso.

Il Fatto

La ricorrente è proprietaria di un’area posta in località costiera del Comune di Campo nell’Elba, confinante con un’area demaniale in concessione a una società. Parte di tale area era stata concessa in locazione alla medesima società con un contratto del 2015, che ha originato un contenzioso civile pendente in Cassazione.

Con istanza via P.E.C. del 19 settembre 2025 la ricorrente ha chiesto al Comune di accedere ai titoli concessori intestati alla società, alle eventuali istanze di autorizzazione al sub-ingresso e alle comunicazioni relative a variazioni della compagine sociale o dell’organo gestorio. L’istanza era motivata dall’intenzione di diffidare l’Amministrazione a dichiarare la decadenza della concessione demaniale marittima. Non avendo ricevuto risposta, la ricorrente ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. per l’accertamento del silenzio e la condanna all’accesso, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione dell’istanza: la ricorrente ha cumulato in un unico atto le previsioni degli artt. 22-24 della l. 241/1990 e dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013. Tale cumulo è ammesso dalla giurisprudenza, sulla scorta del fondamentale intervento dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 2 aprile 2020, richiamato insieme a Cons. Stato, sez. V, n. 5055 del 5 giugno 2024 e a precedenti dello stesso TAR.

Quanto all’accesso documentale, la motivazione dell’istanza riferita alle esigenze di tutela giurisdizionale ex art. 24 della l. 241/1990 integra un valido interesse legittimante. Il Collegio ribadisce che esso può consistere anche nel semplice intendimento di presentare istanze di tutela in sede amministrativa, richiamando TAR Toscana, sez. I, n. 191 del 13 febbraio 2020. L’Amministrazione non ha individuato alcun interesse ostativo all’accoglimento, ciò che rende superflua ogni ulteriore considerazione.

Analogamente, per l’accesso civico, i documenti richiesti sono riconducibili alla previsione dell’art. 5, secondo comma, del d.lgs. 33/2013. Non risulta contrapposta alcuna delle ragioni ostative di cui all’art. 5-bis, primo e secondo comma, del medesimo decreto, che il Collegio ritiene insussistenti nella fattispecie.

Il ricorso è quindi accolto. L’Amministrazione comunale è condannata a consentire l’accesso alla documentazione e con le modalità indicate nell’istanza del 19 settembre 2025, nel termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. La nomina di un Commissario ad acta è rinviata a un momento successivo. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del Comune, con compensazione nei confronti della controinteressata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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