La sopraelevazione sine titulo rende non sanabile l’intero manufatto (Cass. pen. Sez. 3 n. 15946 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopraelevazione di una costruzione realizzata sine titulo e non sanzionata costituisce ripresa dell’attività criminosa originaria, integrante un nuovo reato, sicché l’ordine di demolizione afferisce all’intero manufatto abusivo e, ove penda istanza di condono per la parte inizialmente edificata, questa non sarà sanabile al pari della successiva sopraelevazione. In tema di reati edilizi, l’esito negativo degli accertamenti del giudice penale in materia di conformità della fattispecie concreta rispetto ai requisiti urbanistici e di sanatoria non determina, anche in presenza di provvedimenti autorizzativi o di sanatoria per silenzio assenso, la loro “disapplicazione”, ma un più generale giudizio negativo sulla sussistenza dei requisiti di legge per la realizzazione dell’opera o per la sua stessa sanatoria. La valutazione di un’opera abusiva va effettuata con riferimento al suo complesso, non potendosi considerare separatamente i singoli componenti. Il giudice dell’esecuzione, nel dare esecuzione all’ordine di demolizione, è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità enunciato dalla giurisprudenza convenzionale solo se l’autore dell’abuso abbia allegato puntualmente fatti che non dipendano dalla sua inerzia.

Il Fatto

Il giudice dell’esecuzione della Corte di appello di Napoli era stato adito da due soggetti per ottenere la revoca o la sospensione dell’ingiunzione a demolire emessa dalla Procura Generale in relazione a un immobile per cui vi era stata una condanna penale per reati edilizi. La Corte territoriale respingeva l’istanza. Gli interessati proponevano ricorso per cassazione, deducendo con quattro motivi la necessità di un’istruttoria in ragione di una pendente istanza di accertamento di conformità, la possibilità di una decisione favorevole da parte del Comune, l’illogicità della motivazione e le esigenze abitative della famiglia.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi, afferenti al tema della necessaria istruttoria a fronte di un’istanza di conformità edilizia pendente. Ha ricostruito la vicenda edilizia, evidenziando che l’originaria concessione del 1990 autorizzava la ristrutturazione di un fabbricato a un piano previa demolizione e ricostruzione con pari altezze complessive di 5,9 metri, ma fu realizzato un unico piano di 4 metri, quindi un’opera totalmente difforme dal titolo. La successiva sopraelevazione del 2004, oggetto della condanna, era stata realizzata a titolo scaduto, integrando un intervento in totale assenza di concessione. Il giudice di legittimità ha richiamato il principio per cui la sopraelevazione di una costruzione realizzata sine titulo costituisce ripresa dell’attività criminosa originaria: l’ordine di demolizione afferisce all’intero manufatto e la parte inizialmente edificata non è sanabile. Ha inoltre precisato che la sanatoria di cui all’art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001, nella formulazione del decreto Salva Casa, ha portata limitata alle sole difformità parziali e non è ammessa per il reato di cui all’art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380/2001.

Quanto alla tesi difensiva sulla formazione del titolo sanante per silenzio assenso e sulla sua non disapplicabilità per intervenuto autoannullamento comunale, la Corte ha ribadito il principio per cui il giudice penale ha il potere-dovere di sindacare la legittimità del titolo, controllando la sussistenza dei presupposti per la sua emanazione. L’esito negativo di tali accertamenti non determina la disapplicazione dell’atto, ma un giudizio negativo sulla sussistenza dei requisiti di legge per la realizzazione dell’opera o per la sua sanatoria. La Corte ha escluso ogni violazione del principio di proporzionalità, valorizzando l’inerzia dei ricorrenti per un lungo arco di tempo e la loro consapevolezza dell’abusività dell’opera. Ha infine dichiarato inammissibili i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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