Parità scolastica: requisiti di moralità e sicurezza verificabili entro il 31 marzo (TAR Lazio n. 14484 del 31.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di riconoscimento della parità scolastica impone all’istante di dotarsi, già al 31 marzo di ogni anno, di tutti i requisiti e i presupposti indispensabili per operare in vista dell’anno scolastico successivo. L’Amministrazione, fermo tale termine, ha l’onere di instaurare il contraddittorio procedimentale e, in caso di carenze documentali, deve offrire all’istituto la possibilità di regolarizzare la produzione ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. I requisiti concernenti l’idoneità strutturale, igienico-sanitaria dei locali e la moralità del soggetto gestore discendono direttamente dall’art. 1, commi 4 e 6, della legge n. 62/2000 e devono essere comprovati da idonea documentazione, non essendo sufficiente una mera dichiarazione. La sostituzione del legale rappresentante privo dei requisiti morali, operata solo in corso di procedimento, non integra una valida forma di self cleaning se non dimostra un reale ed effettivo rinnovamento del management.

Il Fatto

L’istituto ricorrente impugnava il diniego di riconoscimento della parità scolastica per l’anno scolastico 2025/2026, unitamente ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità procedimentali e alle note dell’USR Campania. L’Amministrazione aveva respinto l’istanza evidenziando plurime criticità: insussistenza dei requisiti morali del legale rappresentante, visura camerale con impresa inattiva, irregolarità documentali su locali, sicurezza antincendio e agibilità.

L’istituto, che aveva già operato in regime di parità nell’anno precedente ma era stato destinatario di revoca nel 2023, contestava la richiesta di requisiti asseritamente non previsti dalla normativa primaria e sosteneva di aver sanato le irregolarità nel corso del procedimento.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha aderito all’orientamento secondo cui la scansione diacronica del procedimento di riconoscimento impone all’istante di possedere tutti i requisiti già al 31 marzo, esigenza funzionale alla tutela degli studenti e alle necessità organizzative dell’Amministrazione. Tale principio non è smentito dalla sentenza del Consiglio di Stato citata dal ricorrente, che riconosce solo la sanabilità delle irregolarità emerse in corso di procedimento e l’obbligo dell’Amministrazione di consentire integrazioni documentali entro il termine del 30 giugno.

Quanto alle censure sui requisiti aggiuntivi, il Collegio ha chiarito che le carenze contestate coinvolgono profili di idoneità strutturale e di moralità del gestore, direttamente discendenti dall’art. 1, commi 4 e 6, della legge n. 62/2000. La richiesta di documentazione tecnica per comprovare il rispetto dei requisiti di sicurezza e igiene è legittima, e il punto 3.6 del DM n. 83/2008 non introduce nuovi obblighi ma precisa gli elementi documentali necessari per un controllo oggettivo.

Sul requisito della moralità, richiamato dall’art. 353 del d.lgs. n. 297/1994, la Corte ha precisato che il riferimento deve essere interpretato come insussistenza di condanne penali nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. La contestazione circa i precedenti penali non dichiarati è quindi legittima.

Quanto alla sostituzione del legale rappresentante avvenuta il 23 giugno 2025, il Collegio ha escluso che possa configurarsi un valido self cleaning, non essendo stato dimostrato il reale rinnovamento del management e risultando il nuovo rappresentante già attivo presso l’istituto. La regolarizzazione delle certificazioni igienico-sanitarie e impiantistiche è avvenuta ben oltre il termine del 30 giugno, rendendo il diniego un atto dovuto per la carenza dei requisiti, con conseguente rigetto del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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