Ricorso cumulativo inammissibile senza identità oggetto e contenuti atti impugnati (TAR Lazio n. 9778 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso collettivo e cumulativo è ammissibile solo in presenza di identità di contenuti, motivi e oggetto degli atti impugnati, ovvero di una stretta connessione procedimentale e funzionale tra gli stessi, tale da giustificare un unico processo ai sensi dell’art. 40 c.p.a.. L’identità delle sole questioni giuridiche sollevate non è sufficiente a integrare i presupposti del cumulo, ove ciascun ricorrente faccia valere una situazione giuridica soggettiva autonoma rispetto alle altre. La proposizione di un cumulo carente dei presupposti di legge determina l’inammissibilità del gravame, senza che rilevi l’eventuale comunanza della questione di fondo.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di distinte unità abitative site nel medesimo fabbricato, hanno impugnato altrettanti provvedimenti di reiezione di istanze di condono edilizio presentate ai sensi della normativa regionale, deducendo vizi di violazione di legge, difetto di istruttoria, eccesso di potere e disparità di trattamento.
Gli atti impugnati, sebbene relativi al medesimo immobile, riguardavano istanze di condono distinte, riferite a ciascun ricorrente, e presentavano contenuti autonomi sia sul piano procedimentale sia su quello sostanziale. Avverso tali determinazioni è stato proposto un unico ricorso collettivo, per il quale si sono costituite l’amministrazione comunale e la società incaricata della gestione delle pratiche di condono, chiedendo il rigetto del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, dato avviso alle parti della possibile inammissibilità del ricorso, ha ritenuto il gravame inammissibile per difetto dei presupposti della proposizione del ricorso collettivo e cumulativo. Ha rilevato che ciascuno dei ricorrenti ha agito per far valere una propria situazione giuridica soggettiva, autonoma sul piano procedimentale rispetto a quella degli altri, a nulla rilevando l’identità delle questioni sollevate.
La decisione richiama il principio per cui il ricorso cumulativo rappresenta un’eccezione, in quanto l’art. 40 c.p.a. richiede l’identità di contenuti, motivi e oggetto degli atti impugnati, o quantomeno una stretta connessione procedimentale e funzionale tra gli stessi. La finalità della regola è evitare la confusione tra liti differenti, l’aggravio dei tempi di svolgimento del giudizio e l’elusione delle disposizioni fiscali.
Nel caso di specie, la pluralità di dinieghi di condono, pur riguardanti unità dello stesso fabbricato, presentava una naturale eterogeneità di contenuto, essendo riferita a istanze distinte presentate da soggetti diversi. Difettava pertanto quella comunanza di elementi richiesta dalla legge per giustificare la celebrazione di un unico processo.
La peculiarità della vicenda ha indotto il Collegio a compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
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Nota della Redazione
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