Deposito telematico dell’appello penale a PEC non abilitata: inammissibilità (Cass. pen. Sez. VI n. 33836 del 15.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel regime transitorio del processo penale telematico, l’atto di impugnazione trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello individuato, per l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati è inammissibile ai sensi dell’art. 87-bis, comma 7, lett. c), d.lgs. n. 150/2022. La ratio di semplificazione e accelerazione degli adempimenti di cancelleria non consente interpretazioni che attenuino il rigore delle cause di inammissibilità, nemmeno valorizzando l’idoneità dell’inoltro al raggiungimento dello scopo. La successiva trasmissione dell’atto all’indirizzo corretto non sana il vizio, restando l’impugnazione proposta fuori termine. Avverso l’ordinanza che dichiara l’inammissibilità dell’appello il rimedio è il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 591, comma 3, cod. proc. pen.

Il Fatto

La ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l’appello avverso la decisione di primo grado. L’appello era stato trasmesso a mezzo PEC il 26 gennaio 2024, ultimo giorno utile, a un indirizzo diverso da quello previsto per il deposito delle impugnazioni. Il giorno successivo il difensore aveva inoltrato l’atto all’indirizzo corretto, ma il Tribunale, rilevata la tardività, ne aveva dichiarato l’inammissibilità trasmettendo comunque gli atti alla Corte di appello.

Il difensore deduce la tempestività del deposito, richiamando l’orientamento che esclude l’inammissibilità quando l’atto sia inviato a un indirizzo PEC diverso ma riferibile al medesimo ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la sequenza: l’appello fu trasmesso il 26 gennaio 2024 alle ore 17.14 a un indirizzo PEC dell’ufficio; il mattino successivo la cancelleria restituì l’atto specificando l’indirizzo corretto; il 27 gennaio 2024 il difensore depositava l’atto all’indirizzo indicato; con ordinanza del 19 febbraio 2024 il Tribunale dichiarava l’inammissibilità dell’impugnazione disponendo l’esecuzione della sentenza.

Il ragionamento del giudice di appello è ritenuto incensurabile. L’art. 87-bis, comma 1, d.lgs. n. 150/2022, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 199/2022, consente il deposito con valore legale presso gli indirizzi PEC individuati in un apposito provvedimento del DGSIA, pubblicato nel portale dei servizi telematici. I commi 3, 4 e 6 impongono che l’atto di impugnazione sia trasmesso all’indirizzo dell’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, del pari individuato ai sensi del comma 1.

Il comma 7, lett. c), prevede una specifica ipotesi di inammissibilità quando l’atto è trasmesso a un indirizzo PEC non riferibile, secondo il provvedimento del DGSIA, all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato. Nel caso di specie l’indirizzo utilizzato non risultava dall’elenco degli uffici destinatari dei depositi di cui all’art. 24, comma 4, d.l. n. 137/2020, cosicché l’impugnazione, pur tempestiva, non poteva ritenersi validamente proposta.

La Corte aderisce all’interpretazione rigorosa e letterale della norma, secondo cui la ratio di semplificazione e accelerazione non ammette letture atte ad attenuare il rigore delle cause di inammissibilità, nemmeno valorizzando l’idoneità dell’inoltro al raggiungimento dello scopo (Sez. 1 n. 47557 del 2024; conforme Sez. 2 n. 11795 del 2024). Il diverso orientamento richiamato dal ricorso esclude l’inammissibilità solo se l’atto sia inviato ad altro indirizzo PEC dello stesso ufficio purché indicato nel provvedimento del DGSIA (Sez. 6 n. 4633 del 2023), condizione non ricorrente.

La Corte rileva inoltre che avverso l’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello la difesa avrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 591, comma 3, cod. proc. pen. La tardività dell’impugnazione proposta il 27 gennaio 2024 è del resto rilevabile esclusivamente dalla Corte di appello, cui compete la valutazione, poiché all’art. 87-bis, comma 8, d.lgs. n. 150/2022 riserva al giudice della sentenza impugnata l’esame dei soli requisiti del comma 7 (Sez. 5 n. 50474 del 2023). Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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