Nozione di pena illegale nella sentenza di patteggiamento: esclusa per la sostituzione con lavoro di pubblica utilità (Cass. pen. n. 17095/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento, la nozione di pena illegale, sindacabile ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., deve essere correlata ai casi di illegalità ab origine della pena, in quanto inflitta extra o contra legem, perché non corrispondente, per specie o per quantità edittale, a quella disposta dalla fattispecie astratta incriminatrice.
La nozione di illegalità della pena non può estendersi fino a includere profili incidenti sul regime applicativo della sanzione, a meno che ciò non comporti la determinazione di una pena estranea all’ordinamento per specie, genere o quantità.
La pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non rappresenta un genus autonomo e diverso dalle pene detentive, costituendo, piuttosto, una diversa specificazione della pena detentiva principale. Pertanto, ai fini della valutazione dell’illegalità della pena, occorre guardare alla pena principale: soltanto qualora essa sia stata applicata in violazione della specie e dei limiti edittali individuati dal legislatore, potrà ritenersi illegale la pena sostitutiva disposta.
L’eventuale violazione delle condizioni per l’applicazione della sanzione sostitutiva, come quella prevista dall’art. 186, comma 9-bis, d.lgs. n. 285/1992, che esclude la sostituzione in presenza della circostanza aggravante dell’incidente stradale, integra, al più, una pena illegittima, non sindacabile in sede di legittimità nei limiti di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il Fatto
Con sentenza applicativa della pena concordata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Mantova applicava all’imputato, per il reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dall’aver provocato un incidente stradale (art. 186, commi 2 e 2-bis, d.lgs. n. 285/1992), la pena di mesi sei di arresto e di euro 2.000 di ammenda, sostituita con quella di 376 ore di lavoro di pubblica utilità, con sospensione della patente di guida per anni due.
Avverso tale decisione, il Procuratore Generale di Brescia proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge. Eccepiva che il Tribunale, recependo il calcolo della pena indicato dalle parti, aveva riconosciuto la circostanza aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis, C.d.S., con la conseguente preclusione alla sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi del comma 9-bis della stessa disposizione (“fuori dai casi previsti dal comma 2 bis”). Chiedeva, pertanto, l’annullamento della sentenza per illegalità della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Ha preliminarmente richiamato la nozione di pena illegale, sindacabile nei ristretti limiti di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come definita dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare dalle Sezioni Unite (sent. Savini). Ha precisato che la nozione di pena illegale attiene ai casi di illegalità ab origine della pena, inflitta extra o contra legem, perché non corrispondente, per specie o per quantità edittale, a quella disposta dalla fattispecie astratta. Gli errori relativi ai passaggi interni per la determinazione della pena concordata conducono, al più, a una pena illegittima e non illegale.
La Corte ha poi esaminato la natura delle pene sostitutive di pene detentive brevi, osservando che esse mantengono una dimensione di accessorietà rispetto alla pena sostituita, costituendo una diversa modalità applicativa della pena detentiva principale. Ha quindi affermato che, ai fini della valutazione dell’illegalità della pena, occorre guardare alla pena principale: soltanto qualora essa sia stata applicata in violazione della specie e dei limiti edittali individuati dal legislatore, potrà ritenersi illegale la pena sostitutiva disposta. La pena sostituita è stata ritenuta conforme ai limiti edittali previsti per la fattispecie (mesi sei di arresto e euro 2.000 di ammenda).
La Corte ha concluso che la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, applicata in violazione del disposto di cui all’art. 186, comma 9-bis, C.d.S. (che esclude la sostituzione in presenza dell’aggravante dell’incidente), integra al più un’ipotesi di pena illegittima, non una pena illegale. Essa, pertanto, non è sindacabile in questa sede, alla luce degli stretti limiti di ricorribilità previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consentono il ricorso solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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