Doppia conforme e sindacato di legittimità sulla motivazione e sulla pena (Cass. pen. Sez. II n. 41817 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di doppia conforme affermazione di responsabilità, la sentenza di appello si salda con quella di primo grado per formare un unico complessivo corpo argomentativo, con la conseguenza che è inammissibile il motivo che, senza confrontarsi con la motivazione del giudice di merito, solleciti una diversa lettura del compendio probatorio. È preclusa alla Corte di cassazione ogni nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella del giudice di merito attraverso una lettura alternativa, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali. L’inosservanza della legge è deducibile ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. solo per contestare la riconducibilità del fatto alla fattispecie astratta, non per censurare l’omessa o erronea valutazione delle prove, in quanto i limiti fissati dalla lett. e) della medesima disposizione non possono essere superati. Infine, non sussiste obbligo di specifica motivazione sulla determinazione della pena quando essa risulti prossima al minimo assoluto consentito e la doglianza sulla quantificazione sia generica.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Roma resa all’esito di giudizio abbreviato, ha confermato l’affermazione di responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di tentata rapina aggravata dall’uso dell’arma, riconoscendo la lieve entità del fatto e rideterminando la pena.
Si addebitava all’imputato di avere tentato di costringere il personale di una farmacia a consegnare il denaro presente nella cassa, minacciando l’uso di un’arma, senza riuscire nell’intento per la reazione della persona offesa, che richiedeva l’intervento delle Forze dell’ordine. Avverso la pronuncia di appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione, l’erronea qualificazione della condotta, l’omessa motivazione sulla pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla doppia conforme affermazione di responsabilità. I giudici di appello hanno condiviso la ricostruzione di primo grado con motivazione logica e persuasiva, analiticamente riferita alla condotta contestata. Il principio richiamato è che, in presenza di due pronunce conformi, le motivazioni si saldano in un unico corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non introducano elementi nuovi ma prospettino circostanze già esaminate.
Su questa base i primi due motivi sono dichiarati generici e non consentiti. Il ricorrente, anziché confrontarsi con la motivazione della Corte di appello, ha riproposto argomenti già sviluppati in appello, sollecitando una rilettura delle prove acquisite, in contrasto con il diritto vivente. La Corte ribadisce il limite del sindacato di legittimità: preclusa è la possibilità di contrapporre una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di attendibilità delle fonti.
Nel merito, la Corte valorizza la testimonianza della persona offesa, che ha riferito come l’imputato, dopo aver insistentemente chiesto denaro, le abbia domandato se fosse necessario tirare fuori un’arma per indurla ad aprire la cassa, formulando una non troppo velata minaccia. La condotta integra gli estremi del tentativo di rapina, avendo l’imputato il chiaro intento di procurarsi la somma richiesta; il mancato allontanamento dalla farmacia non attenua la colpevolezza.
Quanto alla pena, il terzo motivo è infondato. La Corte riconosce che il giudice di appello non ha esplicitato il giudizio ex art. 69 cod. pen. tra circostanze di segno opposto. Tuttavia, dall’esito del calcolo emerge che l’attenuante della lieve entità è stata ritenuta prevalente sulla aggravante dell’uso dell’arma, con riduzione per il tentativo superiore al terzo. Il trattamento sanzionatorio risulta prossimo al minimo assoluto, calcolato sulla pena base della rapina semplice, con attenuante nella massima estensione e riduzione per il rito. Da ciò la doglianza è generica e il difetto di motivazione non si traduce in pregiudizio concreto.
Infine, il diniego delle circostanze attenuanti generiche è confermato: la Corte ha evidenziato l’assenza di elementi positivi nella condotta dell’imputato e di segni di resipiscenza. La lieve intensità del dolo e la tenuità della condotta sono già state valorizzate per l’attenuante della lieve entità. Il rigetto del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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